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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20016/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 27/06/2023 del GUP che, in sede di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ha inflitto otto mesi di reclusione per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 8 d.lgs. n. 74/2000 senza applicare le pene accessorie previste dall'art. 12 del medesimo d.lgs. n. 74/2000. Il Procuratore generale denunciava la mancata applicazione delle pene accessorie che, secondo la normativa, devono essere obbligatoriamente disposte in caso di condanna a norma di quell'articolo.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e ha rinviato al Tribunale di Brescia per l'applicazione di dette pene accessorie e per la determinazione della loro durata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p. La Corte ha inoltre chiarito che l'omissione è censurabile in cassazione anche quando non fosse menzionata nell'accordo di patteggiamento, trattandosi di statuizioni non negoziabili se la legge le impone obbligatoriamente.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000

    Disposizione che prevede le pene accessorie conseguenti alla condanna per il reato di cui al d.lgs. n. 74/2000; nella fattispecie le pene accessorie sono obbligatorie e devono essere applicate anche in caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale del reato contestato; la condanna per tale articolo comporta l'applicazione, tra l'altro, delle pene accessorie previste dall'art. 12 del medesimo d.lgs.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato contestato; non incide sulla obbligatorietà delle pene accessorie conseguenti alla condanna per il reato principale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La modifica normativa (d.lgs. n. 150/2022) ha previsto la possibilità di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per durata determinata, ma tale possibilità non consente di eludere l'applicazione delle pene accessorie che la legge impone obbligatoriamente.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 444 c.p.p.)

    La modifica ha introdotto la facoltà per le parti di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per durata determinata; tuttavia la Corte interpreta che questa facoltà non incide sulle pene accessorie che la legge prescrive come obbligatorie e non negoziabili.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della durata delle pene accessorie quando la legge ne stabilisce limiti minimo e/o massimo; il giudice deve determinare in concreto la durata delle pene accessorie in base a tali criteri.

Massime di principio

  • Le pene accessorie previste dalla legge e imposte obbligatoriamente in caso di specifici reati devono essere applicate anche quando la pena principale viene concordata con il patteggiamento; la loro esclusione nell'accordo non ha efficacia se la legge non consente la negoziazione di quella statuizione.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento quando si censuri l'omessa applicazione di pene accessorie obbligatorie.
  • La modifica dell'art. 444 c.p.p. (d.lgs. n. 150/2022) che consente alle parti di chiedere al giudice di non applicare o di limitare la durata delle pene accessorie non prevale sulle disposizioni che, per talune pene accessorie, ne prescrivono l'obbligatorietà: il giudice deve verificare se la norma consenta o meno la deroga.
  • Quando la pena accessoria ha una durata non fissa (limiti minimo e/o massimo), il giudice, anche in sede di applicazione della pena su richiesta, deve determinarne la durata in concreto utilizzando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • In pratica, in una situazione simile il difensore o le parti devono verificare preventivamente se le pene accessorie sono obbligatorie per il reato contestato; se lo sono, occorre prevederne l'applicazione e lasciare al giudice la determinazione della loro durata, oppure impugnare la sentenza qualora il giudice ometta tale statuizione.

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