Cassazione Penale, Sentenza n. 20016/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 27/06/2023 del GUP che, in sede di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ha inflitto otto mesi di reclusione per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 8 d.lgs. n. 74/2000 senza applicare le pene accessorie previste dall'art. 12 del medesimo d.lgs. n. 74/2000. Il Procuratore generale denunciava la mancata applicazione delle pene accessorie che, secondo la normativa, devono essere obbligatoriamente disposte in caso di condanna a norma di quell'articolo.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e ha rinviato al Tribunale di Brescia per l'applicazione di dette pene accessorie e per la determinazione della loro durata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p. La Corte ha inoltre chiarito che l'omissione è censurabile in cassazione anche quando non fosse menzionata nell'accordo di patteggiamento, trattandosi di statuizioni non negoziabili se la legge le impone obbligatoriamente.
Norme richiamate
Disposizione che prevede le pene accessorie conseguenti alla condanna per il reato di cui al d.lgs. n. 74/2000; nella fattispecie le pene accessorie sono obbligatorie e devono essere applicate anche in caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).
Norma sostanziale del reato contestato; la condanna per tale articolo comporta l'applicazione, tra l'altro, delle pene accessorie previste dall'art. 12 del medesimo d.lgs.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato contestato; non incide sulla obbligatorietà delle pene accessorie conseguenti alla condanna per il reato principale.
Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La modifica normativa (d.lgs. n. 150/2022) ha previsto la possibilità di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per durata determinata, ma tale possibilità non consente di eludere l'applicazione delle pene accessorie che la legge impone obbligatoriamente.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 444 c.p.p.)
La modifica ha introdotto la facoltà per le parti di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per durata determinata; tuttavia la Corte interpreta che questa facoltà non incide sulle pene accessorie che la legge prescrive come obbligatorie e non negoziabili.
Criteri per la determinazione della durata delle pene accessorie quando la legge ne stabilisce limiti minimo e/o massimo; il giudice deve determinare in concreto la durata delle pene accessorie in base a tali criteri.
Massime di principio
- Le pene accessorie previste dalla legge e imposte obbligatoriamente in caso di specifici reati devono essere applicate anche quando la pena principale viene concordata con il patteggiamento; la loro esclusione nell'accordo non ha efficacia se la legge non consente la negoziazione di quella statuizione.
- È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento quando si censuri l'omessa applicazione di pene accessorie obbligatorie.
- La modifica dell'art. 444 c.p.p. (d.lgs. n. 150/2022) che consente alle parti di chiedere al giudice di non applicare o di limitare la durata delle pene accessorie non prevale sulle disposizioni che, per talune pene accessorie, ne prescrivono l'obbligatorietà: il giudice deve verificare se la norma consenta o meno la deroga.
- Quando la pena accessoria ha una durata non fissa (limiti minimo e/o massimo), il giudice, anche in sede di applicazione della pena su richiesta, deve determinarne la durata in concreto utilizzando i criteri dell'art. 133 c.p.
- In pratica, in una situazione simile il difensore o le parti devono verificare preventivamente se le pene accessorie sono obbligatorie per il reato contestato; se lo sono, occorre prevederne l'applicazione e lasciare al giudice la determinazione della loro durata, oppure impugnare la sentenza qualora il giudice ometta tale statuizione.
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