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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03184/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per diffamazione aggravata a mezzo stampa/comunicazione ex art. 595, comma 3, c.p. L'unico motivo deduceva l'asserita incorrectezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, contestando in sostanza la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio. La Corte ha però rilevato che tali censure si risolvevano in mere doglianze di merito, non consentite nel giudizio di legittimità, e non si confrontavano con l'iter argomentativo della sentenza impugnata. Sono state richiamate altresì regole processuali sulla non utilizzabilità delle memorie personalmente sottoscritte dall'imputato nel giudizio di cassazione e sulla tardività della memoria presentata a ridosso dell'udienza.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna nei gradi di merito, relativa alla diffamazione aggravata.

  • art. 613, comma 1 c.p.p.

    Le memorie difensive nel giudizio di cassazione devono essere redatte, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non possono quindi essere sottoscritte personalmente dalla parte.

  • art. 611, comma 1 c.p.p.

    Richiamato per affermare la tardività della memoria depositata dall'imputato in prossimità dell'udienza.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si traducano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di dissenso sulla valutazione della prova, se non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata.
  • La memoria depositata personalmente dalla parte non può sostituire l'atto difensivo redatto dal difensore cassazionista richiesto dalla disciplina del giudizio di legittimità; la sua presentazione non sana l'inammissibilità.
  • La tardività delle memorie nel procedimento camerale di cassazione comporta la loro irrilevanza processuale secondo le scansioni temporali previste dal codice.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando emerga colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente infondata, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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