Cassazione Civile, Ordinanza n. 22789/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in accomandita semplice operante nel commercio di abbigliamento e della socia accomandataria, a seguito del disconoscimento di costi contabilizzati per gli anni d'imposta 2007 e 2008. L'Ufficio contestava l'esistenza, la consistenza e l'inerenza dei costi relativi ad operazioni con una ditta individuale operante in un settore diverso, ritenendo inidonea la documentazione prodotta e sostenendo che le operazioni fossero state regolate in contanti con fatture incomplete. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi; la Commissione tributaria regionale confermava gli avvisi per l'indebita deduzione dell'Iva ma li annullava quanto alla deduzione dei costi, per insufficiente supporto documentale dell'accertamento. In Cassazione l'Agenzia delle entrate proponeva un unico motivo di ricorso contro tale decisione, mentre la socia accomandataria proponeva a sua volta quattro motivi, resistendo l'Ufficio. Prima dell'esame nel merito, la socia chiedeva la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, documentando l'adesione e i pagamenti dovuti.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria da parte della contribuente. Verificata la notificazione dell'istanza all'Agenzia, il pagamento di quanto dovuto e la mancata notificazione del diniego entro il termine previsto nonché la mancata istanza di trattazione entro il termine finale, ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate e non è stato dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 12; comma 13; ult. periodo
La definizione agevolata della controversia, ove ritualmente perfezionata e non seguita da diniego tempestivo dell'Ufficio né da istanza di trattazione, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come base processuale per la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata prevista dalla legge speciale, provando l'istanza, i pagamenti richiesti e l'assenza di diniego dell'Amministrazione entro il termine, il giudizio tributario deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di definizione agevolata ritualmente perfezionata, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
- La mancata notificazione del diniego entro il termine fissato dalla disciplina della definizione e la mancata istanza di trattazione entro il termine finale impediscono la prosecuzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione speciale applicabile.
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