Cassazione Penale, Sentenza n. 37995/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia (rinvio dalla Cassazione) con cui era stata confermata la condanna per due capi d'imputazione relativi all'omissione nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, finalizzata all'ottenimento e al mantenimento del reddito di cittadinanza. La ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione/travisamento della prova: sosteneva che per il capo 2) (DSU del 21/01/2020) non era prova che ella avesse presentato o utilizzato la DSU, essendo tale DSU stata compilata e presentata dal padre; inoltre, affermava di non aver presentato alcuna nuova domanda nel 2020 perché beneficiaria ancora del periodo di 18 mesi concesso con la domanda del 23/03/2019, per cui il reato contestato sarebbe stato soltanto quello relativo al capo 1).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le condotte contestate ai due capi sono entrambe di tipo omissivo (omissione di indicare titolarità di partita IVA e consistente patrimonio mobiliare nella DSU) e che la ricorrente ha utilizzato documenti ideologicamente falsi per ottenere e per non perdere il reddito di cittadinanza. Sulla base del giudicato ormai consolidato relativo al capo 1), la Corte territoriale in sede di rinvio ha esteso le stesse argomentazioni al capo 2), rilevando l'esistenza di un disegno criminoso unitario e la piena consapevolezza della ricorrente circa la falsità delle dichiarazioni. Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 7, comma 1 e 2; art. 3, comma 1; art. 5 richiamato nella motivazione
L'art. 7 comma 1 è interpretato nel senso che la fattispecie sanziona non solo chi rende false dichiarazioni ma anche chi utilizza dichiarazioni o documenti falsi a fini di percezione del beneficio. L'art. 5 (procedura di domanda e verifica INPS) giustifica il legame tra DSU e richiesta del reddito di cittadinanza e spiega come l'INPS associ la DSU alla domanda per verifiche.
nessuna citazione testuale nel provvedimento
La ricorrente denunciava errata applicazione di tale norma (profili procedurali), ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato; la sentenza non attribuisce a quella norma un rilievo decisivo che mutasse l'esito del giudizio.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Si segnala che taluni articoli del decreto originario (in particolare art. 5) sono stati successivamente abrogati dalla legge menzionata, ma ciò non incide sul giudizio relativo ai fatti verificatisi nel periodo pertinente.
Massime di principio
- La condotta omissiva nella DSU (omissione di redditi o patrimoni) integra reato anche quando il documento sia materialmente predisposto o presentato da un terzo, se il beneficiario lo utilizza consapevolmente per ottenere o mantenere il beneficio.
- La presentazione o l'utilizzo di una DSU false ai fini del reddito di cittadinanza può essere valutata come espressione di un disegno criminoso unitario che giustifica l'estensione di argomentazioni probatorie tra atti successivi collegati.
- In sede difensiva è cruciale impugnare sia l'autenticità e la paternità della DSU che la sussistenza dell'elemento soggettivo (conoscenza della falsità e volontà di utilizzare il documento): provare assenza di conoscenza o mancato utilizzo è elemento decisivo.
- Il giudice d'appello deve esplicitamente affrontare le doglianze sul travisamento della prova; in caso contrario la Cassazione può accogliere il reclamo e rinviare per nuovo esame.
- La distinzione tra chi 'rende' la dichiarazione e chi la 'utilizza' è rilevante: la norma sanziona anche l'utilizzo, pertanto l'assenza della firma del dichiarante non esclude automaticamente la responsabilità se il beneficiario ha tratto vantaggio dal documento falso.
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