Cassazione Civile, Ordinanza n. 13953/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego implicito di rimborso di imposte dirette versate su redditi relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto da un contribuente che aveva invocato le agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. La commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso ritenendo che il contribuente fosse lavoratore dipendente e che l’istanza fosse tempestiva, escludendo la configurabilità di un aiuto di Stato illegittimo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, e della normativa UE, sostenendo che nel triennio il contribuente fosse titolare di solo reddito d’impresa, dunque soggetto ad attività economica e alla disciplina sugli aiuti di Stato incompatibili con l’applicazione del beneficio fiscale; (2) violazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 come modificato, per il sopravvenuto limite delle risorse e dell’ammontare rimborsabile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui il beneficio fiscale per il sisma Sicilia orientale non si applica a chi svolge attività di impresa, intesa in senso eurounitario come attività economica di offerta di beni o servizi sul mercato, e quindi neppure ai professionisti; restano salvi soltanto i benefici individuali compatibili con il regime de minimis o con aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, purché vi sia sede operativa nell’area colpita e non vi sia sovracompensazione, prova che incombe sul contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà verificare la compatibilità di quanto ricevuto con i principi UE e regolare anche le spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
il beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non si applica a chi svolge attività di impresa, secondo la lettura conforme al diritto UE e alla disciplina sugli aiuti di Stato.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
riconosce il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate ai contribuenti non imprenditori che abbiano presentato istanza entro il termine previsto; la sua applicazione resta però soggetta ai limiti derivanti dalla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
richiamato dalla ricorrente come norma sopravvenuta che avrebbe ridotto l’ammontare rimborsabile entro i limiti delle risorse stanziate.
VI direttiva n. 77/388/CEE
richiamata per il profilo dell’incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato e della concorrenza nel mercato interno, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia UE.
Decisione della Commissione europea (2015) 5549 final del 14 agosto 2015
qualifica i benefici fiscali in questione come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno per le attività d’impresa.
Massime di principio
- I benefici fiscali concessi ai soggetti colpiti da una calamità naturale devono essere interpretati in modo conforme alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato; se incompatibili con il mercato interno, non possono essere riconosciuti ai soggetti che svolgono attività economica d’impresa.
- Ai fini della nozione di impresa rilevante in ambito UE, conta l’esercizio di un’attività economica consistente nell’offerta di beni o servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime fiscale del soggetto.
- I contribuenti che invocano un’agevolazione fiscale qualificabile come aiuto di Stato devono allegare e provare la ricorrenza dei presupposti di compatibilità, inclusi l’eventuale rientro nel regime de minimis o la natura compensativa del beneficio rispetto ai danni effettivamente subiti, evitando ogni sovracompensazione.
- Quando la controversia richiede accertamenti sulla compatibilità del beneficio con il diritto dell’Unione e sulla prova dei relativi presupposti fattuali, il giudice di rinvio deve compiere tale verifica applicando il riparto dell’onere probatorio a carico del contribuente beneficiario.
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