Cassazione Civile, Ordinanza n. 30628/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento proposta da un'avvocata nei confronti della propria commercialista, deducendo che quest'ultima avesse gestito in modo negligente la posizione fiscale e contabile personale per l'anno 2008 e per i tre anni successivi. In particolare, la cliente sosteneva di essere stata consigliata ad aderire al regime dei "minimi", con esonero dall'IVA, salvo poi scoprire da altro professionista di non possederne i requisiti perché socia di una società in accomandita semplice. Il tribunale riconosceva la responsabilità professionale per l'erroneo consiglio fiscale, ma escludeva la prova del danno; la corte d'appello confermava. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4590/2024, aveva già rigettato il ricorso originario. Con il ricorso qui esaminato, la ricorrente chiedeva la revocazione di tale ordinanza per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la Corte avesse erroneamente affermato la mancata prova del danno e del versamento dell'IVA, mentre tale prova sarebbe emersa dal documento n. 7 di primo grado e dai verbali delle udienze istruttorie, oltre che dalla testimonianza del precedente commercialista. La controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il fatto dedotto fosse stato già oggetto di discussione tra le parti e di valutazione nei giudizi di merito e di legittimità, sicché non integrava un errore di percezione revocatorio ma, al più, un errore di giudizio. Inoltre, ha escluso la decisività dell'asserito errore, poiché l'ordinanza revocanda si fondava comunque sulla mancanza di prova del danno e su ulteriori autonome ragioni di merito, tra cui l'assenza di prova documentale del versamento dell'IVA e delle sanzioni ulteriori. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di revocazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione.
Richiamato nel combinato disposto invocato dalla ricorrente per fondare l'azione revocatoria contro l'ordinanza della Cassazione.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti, non già in una valutazione o interpretazione della prova; deve essere decisivo e riguardare fatti non discussi tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o accertato dagli atti, e non quando si contesti la valutazione delle prove o l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- Non integra errore revocatorio il tentativo di ottenere, attraverso la revocazione, un nuovo esame del merito o una diversa lettura di documenti e testimonianze già scrutinati nei gradi di merito o nel giudizio di legittimità.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere decisivo: se la pronuncia impugnata si regge anche su autonome rationes decidendi o su ulteriori profili di mancanza di prova, l'eventuale errore percettivo su un singolo documento non è sufficiente a determinare la revoca.
- Se il fatto dedotto come erroneamente percepito è stato oggetto di contestazione e discussione tra le parti, viene meno il presupposto stesso dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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