Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32612/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 133 c.p., evidentemente con riguardo alla valutazione dei precedenti penali e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che il motivo è generico e indeterminato, poiché, a fronte della motivazione della sentenza impugnata fondata sull'esame dei precedenti dell'imputato, alcuni specifici e comunque contigui all'epoca di commissione del reato giudicato, il ricorso non indica gli elementi posti a base della censura e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi formulati né di esercitare il proprio sindacato. La Corte richiama il principio secondo cui la genericità dei motivi può derivare non solo dall'indeterminatezza, ma anche dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità non incide, secondo quanto emerge dal testo, sulla responsabilità penale già affermata, né determina una nuova valutazione del merito della condanna.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La disposizione è richiamata quale parametro della censura proposta dal ricorrente, relativa alla valutazione dei precedenti penali e ai suoi effetti.

  • art. 133 c.p.

    La disposizione è richiamata quale parametro della censura proposta dal ricorrente, verosimilmente in relazione alla valutazione della gravità del reato e alla commisurazione della pena.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e devono indicare gli elementi posti a fondamento delle censure, così da consentire al giudice di individuare i rilievi mossi.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione il cui motivo, formulato in termini generici e indeterminati, non consenta di individuare gli specifici elementi posti a fondamento della censura e di esercitare il sindacato di legittimità.
  • La specificità dei motivi di impugnazione richiede una correlazione effettiva con la motivazione della decisione impugnata; il ricorso non può ignorare le argomentazioni sviluppate dal giudice censurato, limitandosi a formulare doglianze astratte o non confrontate con la ratio decidendi.
  • La mera contestazione della valutazione dei precedenti penali e dei criteri di commisurazione della pena non è sufficiente a integrare un motivo specifico quando non indica quali passaggi della motivazione fondata sugli artt. 99 e 133 c.p. siano erronei e per quali ragioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRecidivaPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.