Cassazione Penale, Ordinanza n. 36873/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva affermato la responsabilità per ricettazione e riconosciuto la recidiva, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato per ricettazione. I motivi dedotti erano tre: i primi due miravano a sostenere l'insussistenza del dolo di ricettazione e, in subordine, a ottenere la derubricazione del fatto in incauto acquisto; il terzo contestava la ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché sostanzialmente ripetitivi di doglianze già formulate in appello e specificamente disattese, quindi meramente apparenti e non idonei a introdurre una critica argomentata alla decisione impugnata. Li ha inoltre giudicati manifestamente infondati, richiamando il principio secondo cui l'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche indirettamente e anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene, nonché valorizzando gli elementi richiamati dalla Corte territoriale: mancata prova del pagamento del prezzo, genericità delle allegazioni difensive, vicinanza temporale rispetto al reato presupposto e irrilevanza delle giustificazioni relative ad attività svolte presso un'agenzia di pratiche automobilistiche. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la recidiva era stata correttamente apprezzata in concreto alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e dei numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato.
Norme richiamate
La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricevuta; tale elemento soggettivo può essere desunto anche da elementi indiretti, compresa l'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza del bene.
È richiamata in via subordinata la possibile riqualificazione del fatto come incauto acquisto, ma la Corte la esclude perché non compatibile con gli elementi valorizzati dai giudici di merito.
La recidiva va valutata in concreto in rapporto al fatto per cui si procede e alle precedenti condanne, secondo i criteri di commisurazione richiamati dalla norma, non potendo fondarsi solo sulla gravità astratta dei fatti o sull'arco temporale.
In caso di inammissibilità del ricorso sono dovuti le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, il dolo può essere provato anche in via indiretta mediante elementi sintomatici delle modalità di acquisto o ricezione del bene, senza che ciò comporti una deroga ai principi sull'onere della prova.
- L'omessa, generica o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta può essere valorizzata come indice della consapevolezza della sua provenienza delittuosa, se inserita in un quadro probatorio coerente.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in incauto acquisto deve confrontarsi con gli elementi che denotano una più intensa consapevolezza della provenienza illecita; ove tali elementi siano presenti, la derubricazione non è consentita.
- La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla base della sola gravità dei precedenti o della loro collocazione temporale, ma impone una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, alla luce dell'art. 133 c.p.
- Nel giudizio di legittimità, i motivi che si limitano a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili perché privi di specificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato resta soccombente anche sul piano economico e può essere condannato al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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