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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26940/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione degli artt. 125, 192, 530, 627 comma 3 c.p.p. per mancata adesione da parte della Corte di appello alle indicazioni della sentenza rescindente: omissione di una motivazione rafforzata sul punto decisivo del riconoscimento dell'imputato, mancata valutazione critica delle incongruenze tra la prima e la seconda dichiarazione della teste Caracciolo (in particolare la mancata dichiarazione immediata di dettagli decisivi come l'avere visto il volto e il passamontagna), insufficiente confronto con la possibile suggestione o influenza sulla identificazione, mancata considerazione dell'alibi emerso nelle indagini difensive e della memoria ex art. 121 c.p.p., nonché travisamento e carenza della motivazione nella affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che la Corte di appello, pur in presenza di una sentenza rescindente che indicava analiticamente i passaggi necessari per giustificare il ribaltamento dell'assoluzione, non ha fornito la motivazione rafforzata richiesta né ha svolto il necessario vaglio critico sulle dichiarazioni e sulle omissioni investigative indicate. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. La pronuncia non decide nel merito la colpevolezza ma ordina un nuovo esame che rispetti le prescrizioni motivazionali indicate.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Menziionato tra le norme la cui violazione viene dedotta dal ricorrente in ordine alla valutazione della prova; la Corte non si sofferma specificamente su questo articolo ma esamina la complessiva carenza motivazionale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso in tema di travisamento della prova; la Corte di cassazione valuta invece l'insufficienza della motivazione della Corte di appello rispetto alle osservazioni rescindenti.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal difensore in relazione alla nullità o vizio della decisione di merito; la sentenza di cassazione si concentra sul rispetto dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 627 c.p.p.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma centrale nell'analisi: impone al giudice di rinvio l'obbligo di motivare in modo rafforzato quando si ribalta un'assoluzione. La Corte rileva che la Corte di appello non ha rispettato l'orientamento della sentenza rescindente e gli specifici passaggi richiesti, violando l'obbligo conformativo indicato da questa norma.

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Richiamato nella motivazione di merito: la Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato previsto da tale articolo perché estinto per prescrizione; la cassazione non entra nel merito di tale dichiarazione ma ne registra l'esito nell'istruttoria.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    La memoria ex art. 121 è stata indicata come elemento difensivo non adeguatamente considerato dalla Corte di appello; la cassazione sottolinea l'obbligo del giudice di valutare istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020

    Normativa richiamata per la trattazione scritta del procedimento (assenza di richiesta di discussione orale e deposito di conclusioni scritte). La Corte registra la procedura adottata ma ciò non incide sulla valutazione del merito dell'obbligo motivazionale.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla per carenza motivazionale e rinvia, il giudice di rinvio è vincolato a confrontarsi puntualmente con le indicazioni della sentenza rescindente e a svolgere la specifica indagine probatoria indicata; non può limitarsi a una motivazione sintetica o a selezionare in modo riduttivo argomenti a sostegno della condanna.
  • Il ribaltamento di un'assoluzione richiede una motivazione 'rafforzata': il giudice di merito deve spiegare in modo analitico perché gli elementi che avevano portato all'assoluzione non resistono e perché le nuove valutazioni siano attendibili e sufficienti a superare ogni ragionevole dubbio.
  • In materia di identificazioni e riconoscimenti occorre valutare la tempestività, la coerenza e la possibile suggestione delle dichiarazioni delle persone offese; una dichiarazione successiva che aggiunge particolari decisivi deve essere sottoposta a scrutinio critico, anche alla luce di eventuali errori di metodo della polizia giudiziaria (es. 'parcellizzazione' delle deposizioni).
  • Le istanze e le prove difensive (alibi, memorie ex art. 121 c.p.p., risultanze delle indagini difensive) devono essere esaminate e motivate esplicitamente, perché la loro omissione può determinare l'annullamento della decisione per difetto di motivazione.
  • L'annullamento con rinvio non decide sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato: impone al giudice di merito un nuovo giudizio che rispetti gli obblighi motivazionali e compia le verifiche puntuali indicate dalla Cassazione; in caso di inottemperanza la Corte di Cassazione è pronta a reiterare il controllo.

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