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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15213/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per furti in abitazione (consumati e tentati) commessi il 10/03/2021 a Maruggio e Manduria, nonché per la contravvenzione ex art. 707 c.p. e per ricettazione di beni; il ricorrente contestava in particolare: la qualificazione di alcuni fatti (sostenendo che si trattava di furti tentati anziché consumati), la responsabilità per i capi B (furto tentato) e D (ricettazione), e la determinazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito: il primo motivo (contestazione della consumazione) è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'osservazione della polizia era stata interrotta prima che fosse posto in essere un atto inequivoco di impossessamento; altri motivi sono stati considerati inammissibili per difetto di specificità o manifestamente infondati, avendo i giudici di merito dato motivazioni coerenti circa la responsabilità per i reati contestati (tenore probatorio, possesso di arnesi, assenza di giustificazioni sulla provenienza dei beni). La pena è stata confermata (commisurata al minimo edittale; attenuanti generiche riconosciute in regime di equivalenza già in primo grado) e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; la Corte ha applicato il principio che per considerare il furto consumato è necessario il conseguimento della "signoria" sulla cosa; tuttavia, quando l'osservazione è stata interrotta e l'impossessamento è avvenuto al di fuori della vigilanza, il reato può ritenersi consumato.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la recidiva è stata rilevata dal giudice di primo grado e considerata nel trattamento sanzionatorio.

  • art. 707 cod. pen.

    Norma che punisce la contravvenzione relativa all'occupazione abusiva di edifici o simili (menzionata tra le imputazioni); è stata ritenuta integrata e confermata la condanna anche per tale contravvenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Stabilisce i vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) che rendono cassabile una decisione; la Corte ha ricordato che le doglianze vanno specificate e non possono essere prospettate in forma perplessa o alternativa.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Impone al ricorrente l'onere di enunciare i motivi del ricorso con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la Corte ha richiamato questo obbligo per dichiarare inammissibili i motivi generici o alternativi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto il pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende in favore dello Stato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso; richiamato in relazione ai limiti formali del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Se le forze dell'ordine monitorano gli autori e hanno la possibilità concreta di intervenire in continenti, l'intervento tempestivo può far qualificare il fatto come tentativo; se invece l'osservazione è stata interrotta e l'impossessamento avviene fuori dalla vigilanza, il reato può essere considerato consumato.
  • La qualificazione tra tentativo e consumazione non può dipendere esclusivamente da scelte investigative discrezionali: è necessario valutare se siano stati posti atti idonei e diretti in modo non equivoco a conseguire l'impossessamento mentre la vigilanza era effettiva.
  • Per contestare la motivazione in Cassazione occorre specificità: motivi generici, perplessi o alternativi sono spesso dichiarati inammissibili per difetto di specificità ex art. 581 e 606 c.p.p.
  • Nelle imputazioni di ricettazione, l'assenza di documentazione sulla provenienza, giustificazioni implausibili e circostanze di fatto (es. acquisti incompatibili con le condizioni economiche dichiarate) possono legittimare la conclusione della provenienza furtiva, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova se adeguatamente motivato.
  • La Corte di Cassazione non è sede ordinaria di rivalutazione dei fatti: se la motivazione di merito è logica e coerente, i rilievi che richiedono una nuova valutazione delle emergenze probatorie sono inammissibili o infondati.
  • Sul piano sanzionatorio, il riconoscimento o meno delle attenuanti e l'uso della recidiva incidono sul minimo edittale; la Corte verifica la correttezza della motivazione ma lascia ampi margini ai giudici di merito quando hanno motivato la scelta entro i parametri di legge.

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