Cassazione Civile, Ordinanza n. 33026/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto una società chiedendone la condanna al rimborso di euro 240,19 versati a titolo di imposta di registro in relazione a un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di una procedura esecutiva. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva della società. L'attore aveva proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile perché la decisione di primo grado era stata resa dal giudice di pace secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., con conseguente esperibilità del solo appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c.; secondo il Tribunale, le doglianze relative all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro non integravano violazione di norme processuali o di norme costituzionali o comunitarie. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., sostenendo che nell'atto di appello aveva effettivamente denunciato la violazione degli artt. 91 e 553 c.p.c., e che l'errore riguardava sia il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta sia la necessità di una specifica azione giudiziaria per il rimborso, non avendo l'ordinanza di assegnazione natura di titolo esecutivo. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile anche per difetto di una valida esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c., osservando inoltre che il ricorso non chiariva in modo sufficiente l'oggetto dell'appello e la sua effettiva corrispondenza alle questioni poi dedotte in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, il difetto di specificità e autosufficienza della esposizione dei fatti, poiché il ricorso non consentiva di ricostruire con chiarezza la vicenda processuale, le parti coinvolte e il contenuto dell'appello; dall'altro, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. è l'unico rimedio ordinario ammissibile, anche con riguardo a questioni di giurisdizione, competenza e radicale difetto di motivazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La sentenza del giudice di pace era stata pronunciata secondo equità per ragioni di valore.
Per le sentenze equitative del giudice di pace l'appello è ammesso soltanto nei limiti previsti dalla norma, cioè per specifiche violazioni, e non per una critica piena del merito.
Il ricorrente ha prospettato violazione di legge in cassazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Il ricorso deve contenere una valida esposizione sommaria dei fatti; la mancanza di chiarezza sulla vicenda processuale e sulle parti rende il ricorso inammissibile.
Norma richiamata dal ricorrente come asseritamente violata nel giudizio di merito in relazione alla regolazione delle spese.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla procedura esecutiva e all'individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di registro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
La riforma è richiamata come fonte dell'assetto che limita le impugnazioni delle sentenze del giudice di pace rese in equità necessaria.
Usato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria, l'impugnazione ordinaria è l'appello a motivi limitati; non è consentito trasformarlo in un riesame pieno del merito.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione richiede una esposizione sommaria dei fatti chiara e completa, tale da consentire di comprendere la vicenda processuale, le parti coinvolte e l'oggetto delle censure.
- Quando si deduce l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, occorre indicare in modo specifico quali doglianze siano state effettivamente proposte in appello e perché rientrino tra i motivi consentiti dall'art. 339, comma 3, c.p.c.
- In presenza di una sentenza equitativa del giudice di pace, anche questioni attinenti a giurisdizione, competenza o motivazione radicalmente assente restano attratte nel regime dell'appello a motivi limitati, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
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