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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24806/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso, a seguito di verifica della Guardia di finanza e di un procedimento penale per una complessa frode fiscale, per IRES, IVA e IRAP relative all’anno 2009 nei confronti di un soggetto indicato come amministratore di fatto di una società. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo l’accertamento sul presupposto che le sanzioni amministrative tributarie fossero riferibili esclusivamente alla persona giuridica, senza svolgere un effettivo accertamento sul ruolo concreto del resistente nella gestione della società e senza valorizzare l’eventuale profitto da lui tratto dalla condotta fraudolenta. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduce violazione dell’art. 11 d.lgs. 472/1997 e dell’art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, sostenendo che il principio della responsabilità esclusiva dell’ente per le sanzioni non opera quando la società sia stata costituita artificiosamente come schermo per commettere illeciti fiscali nell’esclusivo interesse della persona fisica che agisce per proprio vantaggio; in tale ipotesi le sanzioni devono colpire la persona fisica autrice e beneficiaria dell’illecito. Il contribuente, nel controricorso, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per omessa impugnazione di una delle rationes decidendi, ma tale eccezione viene disattesa perché il ricorso è ritenuto circoscritto alla sola debenza delle sanzioni, essendo divenuta definitiva la parte sulla imputabilità delle imposte.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Esclude l’inammissibilità eccepita dal controricorrente, afferma che il motivo è fondato e richiama la giurisprudenza secondo cui il regime dell’art. 7 d.l. 269/2003, che concentra le sanzioni sulla persona giuridica, non si applica quando la società sia una mera fictio costituita per fini illeciti e nell’esclusivo interesse della persona fisica. La sentenza di merito viene quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, affinché accerti il reale ruolo del resistente e, in particolare, se la società fosse uno schermo fittizio creato nell’interesse esclusivo della persona fisica; solo in tale quadro potrà stabilirsi la corretta imputazione delle sanzioni. Il rinvio è disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 472/1997

    Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in tema di responsabilità per sanzioni tributarie; la Corte la cita unitamente all’art. 7 d.l. 269/2003 nel chiarire il regime di imputazione delle sanzioni.

  • art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003

    La Corte ribadisce che la regola della riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica opera solo quando vi sia una reale distinzione tra trasgressore e contribuente; se la società è una mera fictio creata per fini illeciti nell’interesse della persona fisica, la norma non si applica e torna operante la regola generale di imputazione alla persona fisica autrice dell’illecito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Censura di legittimità prospettata per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sulle sanzioni tributarie, il principio di imputazione esclusiva alla persona giuridica non opera automaticamente: occorre verificare se la società abbia una reale autonomia o sia stata costituita come schermo fittizio per agevolare illeciti fiscali dell’agente.
  • Se la persona giuridica è una mera fictio creata nell’esclusivo interesse della persona fisica che ha materialmente agito e beneficiato delle violazioni, la sanzione amministrativa può essere irrogata alla persona fisica autrice dell’illecito.
  • Il giudice di merito non può arrestarsi a una formula astratta sulla soggettività passiva delle sanzioni, ma deve accertare in concreto il ruolo del soggetto e la natura effettiva del rapporto tra persona fisica e società.
  • In sede di legittimità è infondata l’eccezione di inammissibilità quando il ricorso consenta comunque di individuare con chiarezza il capo della decisione devoluto alla Corte e la censura mossa alla specifica rationes su cui si fonda la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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