Cassazione Civile, Sentenza n. 12648/2020 del 25/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La controversia originaria riguardava un decreto ingiuntivo ottenuto dalla dante causa delle ricorrenti per il pagamento di forniture e servizi resi al Comune. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 316 del 15/30 giugno 2004, aveva riconosciuto un credito di Lire 399.900.153, oltre accessori, respingendo l’opposizione del Comune. Il Comune aveva proposto appello il 23 maggio 2005, contestando l’esistenza di un valido rapporto contrattuale e sostenendo che le fatture non provavano il contratto; le eredi avevano proposto appello il 25 maggio 2005, contestando il rigetto della domanda di risarcimento per il ritardo nel pagamento. Riuniti gli appelli, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 353/2014 depositata il 13 ottobre 2014, aveva accolto l’impugnazione del Comune, revocato il decreto ingiuntivo e respinto l’appello delle eredi. Aveva ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam per i contratti della pubblica amministrazione e non idonei a sostituirla fatture, commissioni, bolle di consegna, continuità del rapporto, deliberazione di accantonamento delle somme e altre risultanze istruttorie. Aveva inoltre considerato rinunciata la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, poiché richiamata dalle eredi solo in comparsa conclusionale. In cassazione le eredi hanno formulato sei motivi: 1) nullità della notificazione dell’appello comunale al difensore della dante causa, che aveva riferito all’ufficiale giudiziario il decesso; 2) nullità del procedimento per mancata interruzione e riassunzione dopo tale dichiarazione; 3) venir meno dell’ultrattività del mandato per la precedente impugnazione proposta dalle eredi e conseguente inammissibilità o improcedibilità dell’appello comunale; 4) tardività dell’appello incidentale del Comune rispetto al termine breve; 5) erronea declaratoria di rinuncia della domanda subordinata ex art. 2041 c.c.; 6) illegittimità della riunione degli appelli, sul presupposto che uno fosse inammissibile o improcedibile.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: la dichiarazione del difensore resa all’ufficiale giudiziario circa il decesso dell’assistito era una mera dichiarazione di scienza, non diretta a provocare l’interruzione e non formulata nelle forme previste dall’art. 300 c.p.c.; pertanto non incideva sull’ultrattività del mandato e la notificazione dell’appello comunale presso il difensore era valida. La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., precisando che la validità dell’appello principale derivava dalla regola dell’ultrattività, non dalla successiva costituzione delle eredi nel distinto giudizio. Il quarto motivo è stato respinto in conseguenza della ritualità dell’appello principale e del rapporto di interdipendenza tra le censure. Il quinto è stato dichiarato inammissibile: le ricorrenti non avevano allegato di aver riproposto la domanda ex art. 2041 c.c. entro la prima udienza di comparizione in appello né precisato adeguatamente i termini della censura, sicché la Corte non poteva accedere agli atti di merito per verificarla. Il sesto motivo è stato respinto perché la riunione era obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo entrambi gli appelli diretti contro la stessa sentenza. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c., in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi che giustificano l’applicazione dell’art. 300 c.p.c., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione venga resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale, dei requisiti di forma prescritti (formulazione in udienza o in atto notificato alle parti) e della astensione dall’attività difensiva
La dichiarazione del difensore sull’evento interruttivo produce l’interruzione solo se è intenzionalmente diretta a tale effetto e resa nelle forme processuali prescritte; una comunicazione meramente informativa all’ufficiale giudiziario non è sufficiente.
è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante
Quando il difensore non abbia dichiarato o notificato l’evento interruttivo nelle forme previste, l’impugnazione può essere notificata presso di lui secondo l’art. 330 c.p.c.; la conoscenza acquisita altrimenti dal notificante non modifica tale regola.
Invero, la riunione delle impugnazioni è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento
Le impugnazioni dirette contro la stessa sentenza devono essere riunite.
Le ricorrenti, invero, non deducono di avere proposto in sede di impugnazione, entro la prima udienza di comparizione delle parti, la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c., limitando la critica all’apprezzamento effettuato dal giudice distrettuale circa la (ritenuta) rinuncia della domanda medesima, senza tuttavia precisarne i termini.
La censura relativa alla mancata riproposizione di una domanda assorbita non consente alla Cassazione di riesaminare gli atti di merito se il ricorrente non allega e precisa di averla riproposta in appello nei termini processuali rilevanti.
Consegue che correttamente la sentenza gravata ha nella sostanza ritenuto validità ed efficace la notificazione dell’impugnazione principale del Comune, effettuata a mani del difensore di S.C.D., anche se va corretta l’aporia nel percorso argomentativo della Corte di merito
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, senza modificarne l’esito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Perché si produca l’interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore della parte costituita circa il verificarsi di un evento interruttivo deve essere diretta a provocare tale effetto e resa nelle forme previste dall’art. 300 c.p.c.; la mera comunicazione informativa dell’evento all’ufficiale giudiziario non è sufficiente.
- Se il procuratore della parte costituita non dichiara in udienza né notifica alle altre parti l’evento interruttivo nelle forme di legge, opera l’ultrattività del mandato alla lite: il difensore continua a rappresentare processualmente la parte come se l’evento non si fosse verificato, e l’impugnazione può essergli notificata presso il precedente domicilio processuale.
- Le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza devono essere riunite ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
- La censura in cassazione relativa alla rinuncia o alla mancata riproposizione di una domanda assorbita richiede che il ricorrente alleghi e precisi di averla riproposta tempestivamente in appello; in mancanza, la Corte non può accedere agli atti del giudizio di merito per colmare le carenze di allegazione.
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