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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12660/2020 del 25/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Nel dicembre 2004 più venditori trasferivano un terreno a due acquirenti. Con una scrittura separata, stipulata nello stesso giorno, gli acquirenti si impegnavano a ottenere entro il 20 dicembre 2004 la modifica della fideiussione assicurativa prestata dai venditori a garanzia degli oneri accessori della concessione edilizia già rilasciata dal Comune, assumendo in via esclusiva l’obbligo e liberando i venditori. La scrittura prevedeva la risoluzione della compravendita in caso di mancato rispetto del termine. Poiché la modifica non fu tempestivamente ottenuta, i venditori agirono per far accertare la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Rieti accolse la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6659/2013 depositata il 6 dicembre 2013, confermò la decisione. L’acquirente ricorse per cassazione articolando sette motivi: (1) inammissibilità della domanda di risoluzione perché proposta nei confronti di uno solo degli acquirenti; (2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dedotta nullità della clausola per l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello; (3) omesso esame di fatti decisivi; (4) violazione del diritto di difesa per mancata concessione dei termini istruttori previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.c.; (5) violazione dell’art. 1456 c.c., perché i venditori non avrebbero comunicato all’altro acquirente la volontà di avvalersi della clausola; (6) violazione delle norme sulla risoluzione e dei principi sul litisconsorzio sostanziale, nonché dell’art. 101 c.p.c.; (7) ulteriore deduzione di omesso esame di un fatto decisivo. Il venditore resistente propose ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la Corte d’appello non aveva rilevato il giudicato formatosi in primo grado su alcune richieste dell’acquirente.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale condizionato. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla necessità di proporre la domanda contro entrambi gli acquirenti e alla mancata comunicazione dell’intenzione di avvalersi della clausola: la domanda di risoluzione incide su tutti i contraenti e richiede il litisconsorzio necessario, ma l’inadempimento posto a fondamento della clausola può riguardare la condotta di uno solo. Nel caso concreto, la garanzia contemplava il solo acquirente ricorrente, sul quale gravava l’obbligo di liberare integralmente i venditori; l’adempimento era tardivo rispetto al termine del 20 dicembre 2004, anche considerando l’appendice assicurativa del 16 maggio 2005 e la voltura della concessione edilizia del 3 maggio 2005. Le censure sull’interpretazione della clausola, compreso il secondo motivo, sono state dichiarate inammissibili: la Corte territoriale aveva adottato un’interpretazione letterale e sistematica e non era consentito in cassazione sostituirvi quella preferita dalla parte, in assenza di una specifica violazione delle regole legali di ermeneutica. I motivi terzo e settimo sono stati dichiarati inammissibili perché i fatti indicati erano stati complessivamente valutati e la motivazione non risultava censurabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo stato indicato il concreto pregiudizio difensivo; inoltre, il documento invocato era stato considerato dalla Corte d’appello, che ne aveva rilevato la tardività. La Corte ha condannato il ricorrente principale a rifondere al controricorrente le spese, liquidate in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    Nella specie il testo della clausola evidenzia come la polizza assicurativa contemplava la garanzia del solo C. (documento non prodotto dal ricorrente, con difetto di autosufficienza dei motivi, ma leggibile a pag. 19 del controricorso), cui era conseguentemente accollato l’obbligo di provvedere alla liberazione totale della parte venditrice, tardivamente adempiuto dallo stesso, come precisato a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata atteso che il termine prefissato per l’adempimento era quello del 20/12/2014.

    La clausola risolutiva è stata applicata in relazione all’inadempimento dell’obbligo di liberare i venditori dalla garanzia entro il termine pattuito. L’obbligo gravava sull’acquirente la cui posizione era contemplata dalla polizza; il suo tardivo adempimento giustificava la risoluzione.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    la corte territoriale ha optato per una interpretazione letterale e sistematica della clausola risolutiva, interpretazione non censurabile in questa sede posto che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, mentre non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra

    L’interpretazione contrattuale adottata dal giudice di merito, anche se diversa da quella sostenuta dalla parte, non è sindacabile in cassazione per il solo fatto che sia stata preferita un’altra lettura; occorre dedurre una specifica violazione delle regole legali di ermeneutica.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    i fatti richiamati nelle censure sono stati complessivamente valutati e hanno condotto la corte ad una conclusione fondata su una motivazione che non pur non corrispondendo alle aspettative del ricorrente(non appare censurabile nei limiti ora consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La censura per omesso esame non consente di rimettere in discussione una valutazione complessiva dei fatti già effettuata dal giudice di merito, né di contestare una motivazione soltanto perché non conforme alle aspettative della parte.

  • artt. 183 e 184 c.p.c.

    Il quarto motivo è invece inammissibile per genericità, non evidenziando il concreto pregiudizio patito e la conseguente violazione del diritto di difesa, anche perchè del documento invocato dal ricorrente la corte territoriale, evidentemente ritenendone l’implicita ammissibilità, tiene conto in parte motiva (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) laddove rimarca la tardività della volturazione della polizza assicurativa rispetto alla data del 20 dicembre 2004 indicata nella clausola risolutiva.

    La doglianza relativa alla mancata concessione dei termini istruttori deve indicare il concreto pregiudizio subito e la conseguente lesione del diritto di difesa; è generica se tale pregiudizio non è specificato.

  • art. 366, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Costituisce infatti principio giurisprudenziale ripetutamente applicato che occorre avere riguardo più che delle indicazioni formali contenute nel preambolo del ricorso o nel testo del mandato ad litem, al contesto dell’atto e degli eventuali riferimenti in esso contenuti alle precedenti fasi del giudizio, dovendo escludersi che possano assumere efficacia decisiva le indicazioni formali contenute nel ricorso qualora esse risultino logicamente incompatibili con la specifica portata e la funzione dell’atto.

    Ai fini dell’identificazione delle parti nel ricorso per cassazione rileva il contesto complessivo dell’atto e il riferimento alle precedenti fasi, non la sola indicazione formale nell’epigrafe, quando questa sia incompatibile con la funzione e il contenuto dell’impugnazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Atteso che la finalità dell’adempimento è quella di consentire al giudice di legittimità il controllo della tempestività dell’impugnazione e del fondamento dei motivi (Cass. 16385/2002; 13204/2006; 1115/2011) il documento depositato dal ricorrente è idoneo ad assicurare detta funzione poichè costituito da una copia autentica, perchè rilasciata dall’ufficio competente, di precedente copia rilasciata sempre dal medesimo ufficio.

    Il deposito della sentenza impugnata assolve la funzione richiesta quando la copia prodotta, pur essendo copia di una precedente copia, è autentica perché rilasciata dall’ufficio competente e permette di verificare tempestività e fondamento dell’impugnazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella risoluzione di un contratto plurilaterale o concluso da più acquirenti, la domanda che mira a sciogliere il rapporto deve coinvolgere tutti i contraenti quando la decisione è destinata a incidere necessariamente sulla posizione di ciascuno; ciò non impedisce che l’inadempimento dedotto a fondamento della clausola risolutiva consista nella condotta di uno solo dei contraenti.
  • L’interpretazione della clausola contrattuale compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione per il solo fatto che sia stata preferita una lettura diversa da quella proposta dalla parte: occorre indicare la specifica violazione delle regole legali di ermeneutica.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per contestare la valutazione complessiva dei fatti compiuta dal giudice di merito o per dolersi che la motivazione non corrisponda alle aspettative della parte.
  • La censura per mancata concessione dei termini istruttori è inammissibile se non indica il concreto pregiudizio difensivo derivato dalla loro mancata concessione.
  • L’identificazione delle parti nel ricorso per cassazione va compiuta considerando il contesto dell’atto e i riferimenti alle precedenti fasi processuali, non attribuendo valore decisivo a indicazioni formali incompatibili con la funzione e il contenuto del ricorso.
  • Ai fini del deposito della sentenza impugnata, è idonea anche una copia autentica di una precedente copia rilasciata dal medesimo ufficio, se consente alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione e il fondamento dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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