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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12705/2020 del 25/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il richiedente, cittadino del Ghana, aveva narrato di essere fuggito dal Paese dopo che la madre musulmana aveva lasciato il padre cristiano, che non voleva convertirsi, portando con sé i figli minori; aveva inoltre riferito di essere partito per aiutare la madre gravemente malata e di temere maltrattamenti da parte della polizia o vendette private, in un contesto che, a suo dire, non assicurava protezione contro la violenza indiscriminata. Il Tribunale di L’Aquila aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 23 maggio 2018, aveva rigettato l’appello, ritenendo non allegati atti persecutori, insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria e stabile il Ghana ai fini della protezione umanitaria. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo, denunciando violazione degli artt. 7, 8, 11, 14 e 17 del d.lgs. n. 251/2007 e vizio di motivazione, ha contestato il mancato approfondimento delle violenze domestiche contro donne e minori in Ghana e dell’adeguatezza della protezione statale; con il secondo, denunciando violazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e vizio di motivazione, ha censurato il diniego della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: pur essendo corretta in astratto la censura secondo cui la protezione sussidiaria non è esclusa quando il danno grave proviene da soggetti privati e le autorità del Paese d’origine non siano in grado di offrire tutela effettiva, il ricorrente non aveva allegato, quale elemento decisivo, di avere inutilmente chiesto protezione alle autorità locali. Ha accolto il secondo motivo perché la Corte d’appello aveva escluso la protezione umanitaria richiamando soltanto la stabilità del Ghana, senza svolgere la necessaria valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunto in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine, in particolare considerando la vulnerabilità connessa alle violenze e vessazioni domestiche narrate e ritenute credibili. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007

    nella forma della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non possa essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela (con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali)

    La protezione sussidiaria per danno grave può essere riconosciuta anche quando gli autori siano soggetti privati, se nel Paese d’origine manca un’autorità statale capace di assicurare tutela adeguata ed effettiva; il giudice deve verificare officiosamente tale situazione. Nel caso concreto la censura è stata però dichiarata inammissibile, perché il ricorrente non aveva allegato di avere inutilmente richiesto protezione alle autorità locali.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza

    La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa individualizzata tra l’integrazione effettivamente raggiunta in Italia e la condizione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine, per accertare se il rimpatrio comporti la lesione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale. Né il solo livello d’integrazione né la compromissione generale dei diritti umani nel Paese d’origine, considerati isolatamente, sono sufficienti.

  • art. 8 CEDU

    che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale

    Il parametro convenzionale concorre a fondare la valutazione comparativa individuale tra integrazione nel Paese di accoglienza e situazione nel Paese d’origine; la protezione è giustificata quando il rimpatrio esporrebbe la persona alla privazione dei diritti umani sotto la soglia essenziale della dignità.

Massime di principio

  • La protezione sussidiaria per danno grave può rilevare anche quando la minaccia provenga da soggetti privati, se le autorità del Paese d’origine non sono in grado di fornire una tutela adeguata ed effettiva; il giudice deve verificare la situazione del Paese, mentre il richiedente deve allegare gli elementi rilevanti, tra cui l’eventuale inutilità di rivolgersi alle autorità locali.
  • La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa effettiva e individualizzata tra il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza e la condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine, per verificare se il rimpatrio determini la compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
  • La sola stabilità generale del Paese d’origine non sostituisce la valutazione comparativa richiesta per la protezione umanitaria; devono essere esaminati i profili di vulnerabilità specificamente emergenti dalla vicenda personale, quando il racconto sia ritenuto credibile.
  • L’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, considerata isolatamente, non basta a fondare la protezione umanitaria; non è sufficiente neppure la compromissione generale e non specifica dei diritti umani nel Paese d’origine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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