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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12655/2020 del 25/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittente venditrice)

La controversia

Nel marzo 2008 la società promissaria acquirente convenne in giudizio la promittente venditrice, deducendo che il 20 marzo 2007 era stato stipulato un preliminare avente a oggetto la vendita di terreni e l’impegno della società a edificare e cedere alla proprietaria parte dei fabbricati. Chiese l’accertamento dell’inadempimento della convenuta e il trasferimento degli immobili ai sensi dell’art. 2932 c.c. La convenuta eccepì in via principale la nullità o inefficacia del preliminare e, in subordine, ne chiese la risoluzione per inadempimento della società e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Brescia rigettò la domanda e dichiarò nullo il preliminare per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, in particolare quanto agli immobili da edificare e cedere. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 442/2015 depositata il 9 aprile 2015, rigettò l’appello perché la società non aveva prodotto in appello il proprio fascicolo di primo grado, contenente la scrittura contrattuale necessaria per esaminarne l’interpretazione. La società ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 168 e 169 c.p.c. e 72 disp. att. c.p.c., sostenendo che il contenuto del contratto era pacifico e che la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare le sorti del fascicolo e/o sollecitarne la produzione; 2) violazione delle norme sull’oggetto, la nullità e l’interpretazione del contratto, contestando la valutazione di indeterminatezza del prezzo e del contenuto negoziale svolta dal Tribunale; 3) violazione degli artt. 1351 e 2932 c.c., per avere esteso ai terreni la nullità eventualmente relativa agli edifici da costruire; 4) violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005, rispetto al richiamo alla mancata prestazione della fideiussione, deducendo che la norma non riguardava la promessa di vendita di terreni; 5) omesso esame del versamento di 15.000 euro effettuato dalla società alla promittente venditrice quale anticipazione sulla futura compravendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’onere di provare il contratto posto a fondamento della domanda gravava sulla società e, trattandosi di preliminare soggetto a forma scritta ad substantiam, la scrittura non poteva essere sostituita da ammissioni delle parti o dalla riproduzione parziale delle clausole negli atti difensivi. La necessità di produrre il documento vale anche quando la controversia riguarda l’interpretazione del contratto, se la forma scritta è richiesta ad substantiam; inoltre, non risultava uno smarrimento del fascicolo, ma la sua mancata produzione in appello. Sono state altresì respinte le tesi secondo cui i documenti di parte sarebbero “atti di istruzione” da inserire nel fascicolo d’ufficio e il cancelliere dovrebbe trasmettere al giudice d’appello i fascicoli di parte: la produzione del proprio fascicolo di primo grado grava sulla parte appellante. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti contro la sentenza di primo grado e non pertinenti alla ratio della decisione d’appello, fondata esclusivamente sulla mancata disponibilità del documento contrattuale. Il quarto motivo è stato respinto per carenza di interesse: il richiamo alla mancata fideiussione non costituiva una statuizione decisoria e la relativa eccezione era rimasta assorbita dalla conferma della nullità. Il quinto motivo è stato disatteso perché anch’esso non censurava la ragione della decisione d’appello, che non aveva esaminato il merito della nullità né l’interpretazione del contratto. La società è stata condannata a rifondere alla controricorrente 8.000 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e accessori di legge; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., non sussiste, perchè correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’onere di provare il contratto posto a fondamento della domanda della società Capital Edil Tecno gravasse su quest’ultima.

    Chi fonda la propria domanda su un contratto deve provarne l’esistenza; nel caso deciso l’onere gravava sulla società che chiedeva l’esecuzione del preliminare.

  • artt. 1350, n. 1, e 1351 c.c.

    giacchè, trattandosi di contratto soggetto al requisito della forma scritta a pena di nullità, ai sensi degli artt. 1350, n. 1, e 1351 c.c., la produzione della scheda contrattuale non era surrogabile dalle ammissioni delle parti sul contenuto del relativo testo, quali desumibili dalla parziale trascrizione di tale contenuto negli atti difensivi delle parti stesse.

    Per il preliminare immobiliare soggetto a forma scritta ad substantiam, la scrittura contrattuale deve essere prodotta in giudizio e non può essere sostituita dalle ammissioni delle parti o dalla parziale trascrizione delle clausole negli atti difensivi.

  • art. 168 c.p.c.

    L’assunto è errato, perchè gli atti di istruzione vanno identificati non nei documenti (c.d. prove costituite), ma nelle prove costituende, come fatto palese dal disposto dell’art. 60 disp. att. c.p.c., che espressamente disciplina il “tempo degli atti di istruzione”, chiarendo quando questi ultimi “debbono essere assunti”.

    Gli “atti di istruzione” da inserire nel fascicolo d’ufficio non comprendono i documenti prodotti dalle parti, ma si riferiscono alle prove costituende.

  • art. 60 disp. att. c.p.c.

    L’assunto è errato, perchè gli atti di istruzione vanno identificati non nei documenti (c.d. prove costituite), ma nelle prove costituende, come fatto palese dal disposto dell’art. 60 disp. att. c.p.c., che espressamente disciplina il “tempo degli atti di istruzione”, chiarendo quando questi ultimi “debbono essere assunti”.

    La disciplina del tempo degli atti di istruzione conferma che tali atti sono le prove costituende, non i documenti già formati prodotti dalle parti.

  • art. 347 c.p.c.

    a questo assunto è errato, avendo questa Corte già chiarito, con la sentenza n. 8528/06, che “Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d’ufficio, anche dei fascicoli di parte”.

    Nel giudizio d’appello il fascicolo di parte di primo grado non viene trasmesso automaticamente con quello d’ufficio: la sua produzione spetta alla parte.

  • art. 72 disp. att. c.p.c.

    a questo assunto è errato, avendo questa Corte già chiarito, con la sentenza n. 8528/06, che “Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d’ufficio, anche dei fascicoli di parte”.

    La norma non comporta la trasmissione automatica al giudice d’appello dei fascicoli di parte; incombe alla parte interessata produrre il proprio fascicolo di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado.

    Le censure in cassazione devono investire la sentenza impugnata; sono inammissibili quelle dirette esclusivamente contro la decisione di primo grado.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando la legge richiede la forma scritta ad substantiam, chi invoca il contratto deve produrre in giudizio la relativa scrittura: l’esistenza e il contenuto del negozio non possono essere dimostrati mediante ammissioni delle parti, comportamento processuale o trascrizioni parziali negli atti difensivi. L’obbligo di produzione permane anche se è pacifica la conclusione del contratto e la controversia riguarda soltanto l’interpretazione delle clausole.
  • Nel giudizio d’appello spetta alla parte produrre il proprio fascicolo di primo grado; il fascicolo di parte non è trasmesso automaticamente al giudice d’appello insieme al fascicolo d’ufficio.
  • Ai fini dell’inserimento nel fascicolo d’ufficio, gli “atti di istruzione” sono le prove costituende e non i documenti già formati offerti dalle parti.
  • Il ricorso per cassazione deve censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze che attaccano direttamente la sentenza di primo grado senza confrontarsi con la ragione autonoma posta a fondamento della decisione d’appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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