Cassazione Civile, Sentenza n. 12661/2020 del 25/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia originaria, iniziata nel 1999, riguardava un fondo venduto il 7 novembre 1991 dai coniugi precedentemente acquirenti a un compratore che era dante causa dei ricorrenti. L’ente regionale chiedeva che il rogito fosse dichiarato nullo, inopponibile o inefficace, oltre al rilascio del fondo, al ripristino dello stato dei luoghi, all’indennità di occupazione e al risarcimento dei danni. L’ente sosteneva che il fondo, assegnato nel 1953 con patto di riservato dominio, fosse rimasto di sua proprietà dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di assegnazione. Il Tribunale di Civitavecchia aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 22 luglio 2014, aveva riformato la decisione, ordinando il rilascio e riconoscendo l’indennità di occupazione. Gli acquirenti e i loro eredi hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. La Cassazione non ne ha esaminato il merito: dopo l’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti dei chiamati all’eredità di una parte deceduta, i ricorrenti hanno effettuato la notificazione, ma hanno appreso che i destinatari avevano rinunciato all’eredità. Non hanno quindi chiesto la rimessione in termini né attivato la procedura per la nomina di un curatore dell’eredità giacente. Il testo non espone il contenuto dei sette motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio. La notificazione ai chiamati all’eredità era stata effettuata entro il termine perentorio, ma questi avevano rinunciato all’eredità e non erano quindi divenuti eredi. Una volta appresa la rinuncia, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare tempestiva istanza di rimessione in termini e, in mancanza di eredi, attivarsi per la nomina di un curatore dell’eredità giacente; la rimessione in termini non poteva essere disposta d’ufficio. Non avendo presentato tale istanza, i ricorrenti sono decaduti dal termine per l’integrazione del contraddittorio e la Corte non ha esaminato i motivi di merito. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere ad ARSIAL le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori; le spese nei confronti dei chiamati che avevano rinunciato all’eredità sono state compensate. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 184-bis, comma 1, c.p.c. (nel testo anteriore all’abrogazione)
Il termine per l’integrazione del contraddittorio è infatti perentorio, e soltanto l’istanza della parte che dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile consente al giudice di disporre la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., comma 1, nella formulazione anteriore all’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, operante nella specie ratione temporis ed applicabile al giudizio di cassazione (ex plurimis, Cass. Sez. U. 14/01/2008, n. 627; Cass. 17/06/2010, n. 14627).
La rimessione in termini per la decadenza dall’integrazione del contraddittorio presuppone che la parte la richieda e dimostri che la decadenza è dipesa da una causa non imputabile.
art. 331, comma 2, c.p.c.
Diversamente, come appena detto, i ricorrenti non hanno proposto istanza di rimessione in termini nè al momento in cui hanno avuto conoscenza della rinuncia all’eredità di F.C. da parte dei chiamati nè in epoca successiva, e pertanto non rimane che rilevare l’avvenuta decadenza dal termine perentorio fissato con l’ordinanza interlocutoria del 19 marzo 2019 per l’integrazione del contraddittorio, e dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2 e art. 371-bis c.p.c..
La mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio, in assenza di rimessione in termini, comporta l’inammissibilità del ricorso secondo la disposizione richiamata.
art. 371-bis c.p.c.
Diversamente, come appena detto, i ricorrenti non hanno proposto istanza di rimessione in termini nè al momento in cui hanno avuto conoscenza della rinuncia all’eredità di F.C. da parte dei chiamati nè in epoca successiva, e pertanto non rimane che rilevare l’avvenuta decadenza dal termine perentorio fissato con l’ordinanza interlocutoria del 19 marzo 2019 per l’integrazione del contraddittorio, e dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2 e art. 371-bis c.p.c..
La Corte applica la disposizione, congiuntamente all’art. 331, comma 2, c.p.c., per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della decadenza dall’integrazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, la Corte dichiara sussistenti, se dovuto, i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il chiamato all’eredità che abbia rinunciato non acquista la qualità di erede e non può essere considerato tale ai fini della prosecuzione del giudizio; in mancanza di eredi, la parte interessata alla prosecuzione deve promuovere la nomina di un curatore dell’eredità giacente.
- Quando, dopo la notificazione eseguita per integrare il contraddittorio, la parte apprende che i destinatari hanno rinunciato all’eredità, deve attivarsi per chiedere la rimessione in termini e provvedere all’integrazione nei confronti del soggetto legittimato, eventualmente previa nomina del curatore dell’eredità giacente.
- La rimessione in termini per una decadenza processuale non può essere disposta d’ufficio: occorre una tempestiva istanza della parte che deduca e dimostri la causa non imputabile della decadenza, salvo il diverso caso dell’overruling indicato dalla giurisprudenza richiamata.
- L’inosservanza del termine perentorio assegnato per integrare il contraddittorio, non rimediata mediante tempestiva istanza di rimessione in termini, determina l’inammissibilità del ricorso nei casi previsti dagli artt. 331, comma 2, e 371-bis c.p.c.
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