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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12664/2020 del 25/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Con contratto definitivo del 6 marzo 2002, una società venditrice trasferiva a una società acquirente un immobile. Le parti prevedevano che il saldo del prezzo, pari a 103.292 euro e dovuto senza interessi, fosse pagato dopo la cancellazione della trascrizione, eseguita il 30 gennaio 2002, della domanda giudiziale proposta da un terzo contro la venditrice; la cancellazione avrebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2006. In caso contrario, l’acquirente avrebbe trattenuto il saldo, clausola che le parti avevano denominato «clausola penale». La venditrice agiva per farne dichiarare la nullità per difetto di causa e ottenere il pagamento della somma. Il Tribunale di Treviso interpretava la previsione come condizione sospensiva del pagamento del saldo, ravvisando l’interesse dell’acquirente a ricevere un bene libero da trascrizioni e gravami, e rigettava la domanda; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 13 novembre 2017, rigettava l’impugnazione. Nel corso dell’appello la società venditrice era fallita e il fallimento si era costituito tramite il curatore. La curatela proponeva sei motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 1353 e 1382 c.c., sostenendo che il testo e la comune volontà qualificassero la previsione come penale, non come condizione, e censurando il ricorso a criteri interpretativi ulteriori rispetto a quello letterale; 2) violazione degli artt. 1218 e 1382 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la cancellazione era dipesa dai tempi del giudizio promosso dal terzo e non da causa imputabile alla venditrice; 3) violazione dell’art. 2645-bis c.c. e degli artt. 1321, 1418 e 1325 c.c., sostenendo che la trascrizione del preliminare, anteriore a quella della domanda del terzo, rendeva quest’ultima inopponibile all’acquirente e che quindi non vi era danno né causa per la trattenuta; 4) violazione dell’art. 1384 c.c. per il mancato esercizio d’ufficio del potere di ridurre una penale asseritamente sproporzionata; 5) violazione degli artt. 1322, 1325, 1353, 1354, 1418 e 1470 c.c., assumendo che la condizione spezzasse il sinallagma e fosse impossibile, anche per l’esiguità del termine; 6) violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. e omessa pronuncia, perché il rigetto della domanda accessoria dell’acquirente ex art. 96 c.p.c. avrebbe dovuto comportare una compensazione, almeno parziale, delle spese. La società acquirente resisteva con controricorso.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è inammissibile: la ricorrente non aveva riportato l’intero contratto, necessario per verificare la dedotta violazione dei criteri ermeneutici, e aveva in sostanza contrapposto alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione. La Corte ribadisce che il criterio letterale non ha priorità assoluta: la comune intenzione può richiedere l’esame complessivo delle clausole, degli indici logici e sistematici e del comportamento delle parti. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché presuppongono la diversa qualificazione della clausola come penale; la Corte aggiunge che la cancellazione era un evento futuro e incerto, indipendente dalla volontà delle parti, e che la trascrizione, pur non opponibile all’acquirente in ragione della precedente trascrizione del preliminare, ostacolava la libera circolazione del bene e ne influiva negativamente sul valore, giustificando l’interesse sostanziale dell’acquirente alla previsione. Il quarto motivo è inammissibile perché anche la richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c. presuppone la qualificazione come penale. Il quinto motivo è infondato: i 103.292 euro costituivano il saldo finale, non l’intero prezzo, e il prezzo complessivo era subordinato alla cancellazione; inoltre, il termine decorrente dal contratto del 6 marzo 2002 fino al 31 luglio 2006 non era esiguo, e il protrarsi dell’incertezza rendeva attuale il deprezzamento. Il sesto motivo è infondato: il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non costituisce soccombenza reciproca rispetto all’integrale rigetto della domanda di merito, né impone la compensazione; la pronuncia d’appello aveva implicitamente escluso i presupposti per compensare le spese di primo grado. La curatela è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro oltre 200 euro per esborsi, ed è dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    I criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg., infatti, mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, dovendo il giudice accertare, al di là del “nomen iuris” e della lettera dell’atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dal contratto, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre.

    L’interpretazione mira a ricostruire la comune volontà considerando il comportamento delle parti e il complesso della disciplina negoziale; la denominazione attribuita dalle parti e il dato letterale non sono, isolatamente, decisivi.

  • art. 1363 c.c.

    I criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg., infatti, mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, dovendo il giudice accertare, al di là del “nomen iuris” e della lettera dell’atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dal contratto, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre.

    Le clausole devono essere lette le une in funzione delle altre, all’interno della disciplina complessiva del contratto, per ricostruire la volontà negoziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ne consegue che ai fini della possibilità di sindacare, nei limiti della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’attività interpretativa del giudice del merito è necessario che la ricorrente riporti l’intero testo della convenzione contrattuale di cui si discute, come il principio di autosufficienza del ricorso impone di fare, dovendosi le clausole contrattuali interpretare l’una in funzione dell’altra.

    La censura in cassazione dell’interpretazione contrattuale come violazione di legge richiede che il ricorso riporti l’intera convenzione, così da consentire il controllo dell’interpretazione sistematica.

  • art. 2645-bis c.c.

    Inoltre, con riferimento alla censura di nullità della clausola per mancanza di causa, non può sottacersi che, come ben evidenziato dai giudici di merito, la trascrizione della domanda giudiziale da parte della Buffalo Ranch, ancorchè non opponibile alla DMA che aveva trascritto prima il contratto preliminare, costituiva comunque un ostacolo alla libera circolazione del bene ed era un elemento che certamente influiva negativamente sul suo valore, e dunque sussisteva in capo all’acquirente dell’immobile un interesse sostanziale, giuridicamente rilevante, alla predisposizione di uno strumento che la tutelasse dal deprezzamento del bene acquistato.

    La non opponibilità all’acquirente della trascrizione successiva al preliminare non esclude che essa possa ostacolare la circolazione del bene e incidere sul suo valore, integrando un interesse giuridicamente rilevante alla tutela convenzionale contro il deprezzamento.

  • art. 1353 c.c.

    La prima censura proposta con il motivo in esame è infondata in quanto il pagamento della somma di Euro 103.292, subordinato al verificarsi della condizione della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di Buffalo Ranch, non costituiva il prezzo dell’immobile oggetto del contratto di compravendita, ma solo il saldo finale rispetto alle somme che l’acquirente aveva già versato al momento della stipula del preliminare.

    La previsione condizionale sul pagamento del saldo non comportava, nel caso deciso, l’assenza del prezzo o la rottura del sinallagma: la somma era il saldo finale, distinto dalle somme già versate.

  • art. 1382 c.c.

    La Corte d’Appello evidenziava che la clausola penale è una previsione convenzionale di risarcimento del danno per l’ipotesi di ritardo o per l’inadempimento dell’obbligazione con la finalità di dispensare il danneggiato dalla prova dell’entità del danno e di limitare il risarcimento alla misura prevista dalla pattuizione, sicchè non poteva riconoscersi tale natura alla clausola in esame, in quanto le parti non avevano previsto alcun risarcimento per ritardo o per l’inadempimento, bensì avevano subordinato il pagamento del saldo ad un fatto indipendentemente dalla volontà o dal comportamento delle parti.

    È penale la pattuizione che predetermina il risarcimento per ritardo o inadempimento; non ha tale natura la previsione che subordina il pagamento del saldo a un evento futuro e incerto indipendente dalla condotta delle parti.

  • art. 1384 c.c.

    Anche questo motivo presuppone l’accoglimento della sull’interpretazione della clausola contrattuale, all’inammissibilità del primo motivo consegue necessariamente l’inammissibilità della censura per omesso esercizio del potere di ufficio ex art. 1384 c.c.

    La censura relativa al mancato esercizio del potere di riduzione della penale presuppone che la clausola sia qualificabile come penale; nel caso concreto, venuta meno tale premessa, la censura è inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    Il rigetto della domanda, meramente accessoria della parte convenuta, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale rigetto di quella di merito proposta dall’attore, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicchè non impone la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

    Il rigetto di una domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non determina, rispetto all’integrale rigetto della domanda di merito dell’attore, una reciproca soccombenza che imponga la compensazione delle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    Il rigetto della domanda, meramente accessoria della parte convenuta, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale rigetto di quella di merito proposta dall’attore, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicchè non impone la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

    Il rigetto della domanda accessoria di responsabilità aggravata non muta l’esito di soccombenza integrale sulla domanda principale e non determina, da solo, reciproca soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La misura dell’ulteriore contributo unificato è pari a quella dovuta per il ricorso principale, secondo il comma 1-bis, se dovuta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che denuncia la violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve riportare il testo integrale della convenzione quando il controllo richiede la lettura delle clausole nel loro insieme; non è sufficiente trascrivere soltanto la clausola controversa.
  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione non basta proporre una lettura alternativa: occorre indicare puntualmente il canone ermeneutico violato e la ragione della violazione.
  • Il criterio letterale, pur prioritario, non prevale in modo assoluto: per ricostruire la comune intenzione delle parti il giudice può considerare anche il complesso delle clausole, gli indici logici e sistematici e il comportamento, anche successivo, dei contraenti.
  • La qualificazione della pattuizione dipende dal suo contenuto e dalla funzione concreta, non dal nomen iuris usato dalle parti. La previsione che subordina il pagamento del saldo a un evento futuro e incerto, indipendente dalla condotta delle parti, non è una clausola penale se non predetermina il risarcimento dovuto per ritardo o inadempimento.
  • La trascrizione di una domanda giudiziale non opponibile all’acquirente perché successiva alla trascrizione del preliminare può nondimeno ostacolare la libera circolazione dell’immobile e incidere negativamente sul valore; tale effetto può fondare un interesse giuridicamente rilevante alla tutela contrattuale contro il deprezzamento.
  • Il rigetto di una domanda accessoria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quando la domanda principale dell’attore è integralmente respinta, non integra di per sé reciproca soccombenza e non impone la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioniSpese di lite
RamiImmobiliareContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
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