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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11885/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di una fornitura. La società ingiunta propose opposizione davanti a un giudice di pace diverso da quello che aveva emesso il decreto; seguirono decisioni processuali divergenti nei diversi giudizi instaurati. In particolare, il Giudice di pace di Molfetta dichiarò l'opposizione improcedibile per ritenuta incompetenza funzionale del giudice adito, mentre il Giudice di pace di Andria dichiarò la competenza del Giudice di pace di Trani e revocò il decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Trani, investito di due gravami, non riunì le cause e rigettò l'impugnazione della società fornitrice. Quest'ultima ricorse in cassazione deducendo, in un unico motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato esterno. Secondo la ricorrente, la sentenza del Giudice di pace di Molfetta, passata in giudicato sul punto, aveva già statuito l'improcedibilità dell'opposizione; il giudice di appello avrebbe dunque dovuto rilevare tale giudicato e valorizzarne gli effetti preclusivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che l'asserita omissione di pronuncia sull'eccezione di giudicato non era decisiva, perché la questione poteva essere esaminata anche in sede di legittimità. Nel merito, tuttavia, ha escluso l'esistenza di un giudicato sostanziale opponibile: la decisione del Giudice di pace di Molfetta, al di là della formula adottata, aveva natura di pronuncia in rito e sostanzialmente di declaratoria di incompetenza del giudice adito, essendo stata l'opposizione proposta davanti a un giudice funzionalmente incompetente. Una pronuncia in rito, ha affermato la Corte, produce soltanto giudicato formale e non fa stato al di fuori del processo in cui è resa. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è stato invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 112 c.p.c.

    il ricorrente ha dedotto omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno; la Corte ha escluso che ciò conducesse all'accoglimento

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dal giudice di appello per affermare la sanatoria retroattiva della nullità della vocatio in ius mediante rinnovazione della notifica

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Una pronuncia che definisce la causa in rito, anche se impropriamente formulata come improcedibilità, produce solo giudicato formale e non è idonea a spiegare efficacia di giudicato sostanziale al di fuori del processo in cui è stata resa.
  • L'eccezione di giudicato esterno, ove non esaminata dal giudice di merito, può essere scrutinata anche in sede di legittimità; tuttavia, essa non può essere accolta quando il precedente invocato non abbia contenuto decisorio sul merito ma integri una decisione processuale.
  • Quando l'opposizione a decreto ingiuntivo è proposta davanti a un giudice funzionalmente incompetente, la decisione che ne deriva resta confinata al piano processuale e non preclude la riproposizione della questione davanti al giudice competente.
  • La formula adoperata nel dispositivo non è decisiva se dalla motivazione emerge che la decisione ha natura di pronuncia in rito: ai fini del giudicato occorre guardare alla sostanza della statuizione e non alla sola etichetta utilizzata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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