Cassazione Civile, Ordinanza n. 09946/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria di derivazione idroelettrica ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. La ricorrente sosteneva che il giudice di rinvio avesse erroneamente ritenuto preesistente la concessione irrigua rispetto a quella idroelettrica, mentre dal decreto interministeriale del 1938 emergerebbe la contestualità delle due concessioni sorte con il R.D. 5 settembre 1929 n. 7253. Deduceva quindi, in cassazione, la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost., lamentando omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, sul presupposto che, ove il TSAP avesse correttamente considerato il contenuto del decreto del 1938, la decisione sarebbe stata diversa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il vizio dedotto non riguardasse un "fatto storico" omesso, ma un elemento istruttorio (il contenuto di un documento), il cui omesso esame non è di per sé censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre ha escluso che vi fosse motivazione apparente, perché la sentenza impugnata esponeva chiaramente la ratio decidendi: il TSAP aveva negato la revocazione non per aderire a una certa ricostruzione cronologica delle concessioni, ma perché la questione dell'anteriorità tra le concessioni era già stata oggetto di controversia e di pronuncia, mancando quindi il presupposto dell'errore di fatto revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto presuppone che il fatto supposto esistente o inesistente non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; non è configurabile se la questione è stata discussa e decisa dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può riguardare il semplice mancato esame di un elemento istruttorio, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
art. 111 Cost.
La motivazione apparente è deducibile solo quando manchi l'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto la motivazione era invece intelligibile e sufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione rileva solo quando la sentenza presenti una obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto alla decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'omesso esame di un documento o di un elemento istruttorio non integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se il fatto storico cui quel documento si riferisce è stato comunque valutato dal giudice.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non è configurabile quando il fatto asseritamente percepito in modo erroneo sia stato oggetto di discussione tra le parti e di specifica decisione.
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione che indichi la ragione decisiva del rigetto è sufficiente anche se non condivisa dalla parte.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente riproporre una diversa lettura del documento decisivo se il ricorso non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
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