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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11321/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di compravendita di unità immobiliari stipulato il 29 ottobre 2007, registrato applicando l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, collegata all’impegno dell’acquirente di ritrasferire gli immobili entro tre anni. Poiché tale condizione non si è verificata, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione per recuperare l’imposta di registro ordinaria. La società ha impugnato l’avviso; il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 702/34/15 depositata l’8 luglio 2015, ha accolto l’appello. La CTR ha ritenuto utilizzabile l’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della L. n. 388 del 2000, richiesta nel contratto in via subordinata, una volta mancato il presupposto dell’agevolazione principale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sull’imposta di registro e dell’art. 33, comma 3, della L. n. 388 del 2000, sostenendo che, una volta tassato l’atto con l’agevolazione richiesta o accettata e poi verificatasi la decadenza, non fosse possibile applicare un diverso beneficio; ha inoltre dedotto che la contestazione del criterio impositivo era intervenuta dopo la scadenza del termine triennale per chiedere il rimborso; (2) violazione dell’art. 33, comma 3, della L. n. 388 del 2000 e dell’art. 2697 c.c., perché la contribuente non avrebbe allegato né provato la condizione richiesta per il beneficio subordinato, cioè l’utilizzazione edificatoria dell’area da parte dello stesso acquirente, e non la mera rivendita degli immobili; (3) nullità della sentenza per motivazione apodittica o inesistente sull’accertamento dei presupposti dell’agevolazione subordinata. La società non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso: dopo il mancato perfezionamento, per causa non imputabile alla notificante, della prima notifica PEC dell’8 febbraio 2016, il procedimento notificatorio è stato riattivato con nuova notifica PEC il 25 febbraio 2016, con tempestività compatibile con i principi richiamati. Ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’atto, una volta sottoposto a tassazione con l’agevolazione richiesta o accettata dal contribuente, non possa, in caso di decadenza da quel beneficio, essere assoggettato a una diversa agevolazione, neppure se quest’ultima era stata chiesta in via subordinata nello stesso atto. La Corte ha distinto questa ipotesi da quella dell’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione, che può essere domandata successivamente entro i limiti temporali previsti. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito, senza ulteriori accertamenti, con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente contro l’avviso di liquidazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell'atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dall'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto

    L’agevolazione applicata in sede di registrazione determina il regime impositivo dell’atto; se il contribuente decade da essa, non può ottenere in quella sede un diverso beneficio, anche se lo aveva richiesto in via subordinata nell’atto.

  • art. 77 del D.P.R. n. 131/1986

    Il principio di diritto in questione va, quindi, tenuto distinto dal (diverso) principio, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, e alla cui stregua un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione

    L’art. 77 consente di rimediare, entro i limiti temporali previsti, all’erronea imposizione quando l’agevolazione non era stata richiesta al momento della tassazione; tale ipotesi è distinta dalla decadenza da un beneficio già richiesto e applicato.

  • art. 3, comma 14, lett. b), del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997

    e, nella fattispecie, l’agevolazione applicata, – sulla cui base l’atto è stato tassato, – in deroga al principio desumibile dall’art. 77, cit., andava (per l’appunto) espressamente richiesta nell’atto (dovendo l’acquirente dichiarare nell’atto l’intenzione di trasferire gli immobili acquistati entro tre anni; v. il D.L. n. 669 del 1996, art. 3, comma 14, lett. b), conv. in L. n. 30 del 1997).

    Il beneficio applicato alla registrazione richiedeva una dichiarazione espressa nell’atto dell’intenzione di trasferire gli immobili acquistati entro tre anni; proprio perché tale agevolazione era stata richiesta nell’atto e aveva determinato la tassazione, la sua successiva decadenza non permetteva di riaprire la valutazione applicando un altro beneficio.

  • art. 327 c.p.c.

    il cui procedimento notificatorio, – avviato nel rispetto del termine lungo (art. 327 c.p.c.) con una prima notifica (a mezzo di posta elettronica certificata) eseguita in data 8 febbraio 2016, – è stato ripreso, – a seguito della non accettazione dell’invio per causa non imputabile alla parte ricorrente (v. il dettaglio dell’avviso di non accettazione), – con nuova notifica eseguita (sempre a mezzo PEC) in data 25 febbraio 2016.

    La Corte ha considerato il ricorso tempestivo perché il procedimento notificatorio era stato avviato entro il termine lungo e, dopo il mancato esito non imputabile alla notificante, riattivato con una nuova notifica.

  • art. 325 c.p.c.

    Come, difatti, rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

    Quando la notifica non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, gli effetti della richiesta originaria si conservano se questi riattiva tempestivamente il procedimento notificatorio, senza superare, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente, la metà dei termini dell’art. 325 c.p.c.

Massime di principio

  • Quando un atto è stato assoggettato a imposta di registro applicando un’agevolazione richiesta o comunque accettata dal contribuente, la decadenza da quel beneficio preclude l’applicazione di un’agevolazione diversa, anche se quest’ultima era stata formulata in via subordinata nel medesimo atto: i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono con la tassazione dell’atto.
  • Va distinta la decadenza da un’agevolazione effettivamente richiesta e applicata dall’erronea imposizione dovuta alla mancata richiesta di un beneficio: in quest’ultimo caso è possibile rimediare entro i limiti temporali previsti dall’art. 77 del D.P.R. n. 131/1986.
  • Se una notifica processuale non si perfeziona per una causa non imputabile al notificante, questi conserva gli effetti della richiesta originaria riattivando con immediatezza il procedimento e compiendo tempestivamente gli atti necessari; il limite è pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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