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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01951/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

CURCIO era stato condannato per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 per avere omesso di pagare la cauzione di 750,00 euro imposta con decreto del Tribunale di Catanzaro (19/02/2019) e notificata per l'esecuzione il 7/05/2019. In appello la condanna fu confermata: la Corte rilevò l'omessa prestazione e ritenne integrato l'elemento soggettivo in ragione della mancata indicazione, da parte dell'imputato, di circostanze giustificative quando il teste (GUERRA) si recò presso la sua abitazione per accertare l'inadempimento. Con il ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto: (1) errore di diritto e vizio di motivazione per non aver accertato la reale condizione economica dell'imputato al momento dell'inadempienza, sostenendo che una dichiarazione di impossidenza dell'imputato sarebbe sufficiente e il giudice avrebbe comunque il dovere di accertare; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che l'entità del danno o del pericolo era modesta e che il richiamo al giudizio di pericolosità del procedimento di prevenzione determinerebbe l'impossibilità generale di applicare la causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato che l'imputato non aveva assolto all'onere di allegare elementi concreti a fondamento della sua presunta impossidenza; una generica dichiarazione di impossidenza è insufficiente, e il dovere del giudice di accertare la condizione economica sorge solo se l'imputato fornisce allegazioni idonee. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha confermato che il giudice di merito può legittimamente escludere la causa di non punibilità richiamando i presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno giustificato la misura di prevenzione e la rilevanza dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni. Conseguentemente la condanna di sei mesi di arresto è rimasta confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    La mancata prestazione della cauzione imposta nell'ambito di una misura di prevenzione integra il reato previsto da questa norma. In sede penale l'imputato deve allegare circostanze idonee a provare l'impossibilità di pagamento; solo se tale onere di allegazione è assolto incombe sul giudice l'obbligo di accertare la reale condizione economica.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità o insufficienza del danno/ pericolo non è automaticamente applicabile al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione in presenza di misure di prevenzione fondate su pericolosità sociale. Il giudice di merito può escludere l'applicazione del beneficio tenendo conto del giudizio di pericolosità che ha portato all'adozione della misura e dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni.

Massime di principio

  • La semplice dichiarazione generica di impossidenza dell'imputato è insufficiente: bisogna allegare fatti e circostanze concreti che giustifichino l'impossibilità di pagare la cauzione.
  • L'onere di allegazione grava sull'imputato; il giudice deve accertare la reale condizione economica solo se l'imputato fornisce elementi idonei a farlo sorgere.
  • La difesa dovrebbe documentare l'impossibilità economica con prove o chiedere accertamenti (es. estratti conto, attestazioni, verifiche istruttorie) per ottenere che il giudice compia indagini sulla situazione patrimoniale.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis può essere negata anche per somme non elevate se sussistono ragioni di pericolosità sociale legate alla misura di prevenzione e se vi è un concreto allarme sociale dovuto alla violazione delle prescrizioni.
  • Precedenti della stessa indole, la persistenza dell'inadempienza e l'entità della somma dovuta sono elementi che pesano contro l'applicazione di attenuanti o cause di non punibilità.
  • In casi simili è strategico per la difesa provare che l'impossibilità è assoluta, temporanea e non volontariamente determinata, o dimostrare circostanze giustificative (malattia, forza maggiore, errore di notifica) per evitare la condanna.

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