Cassazione Penale, Sentenza n. 835/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confermata responsabilità per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) per presunta invalidità dell'alcoltest del 1.11.2016: dedotta falsificazione del libretto metrologico dell'etilometro (pagina inerente la verifica periodica del 10.5.2016 materialmente falsa) e ritardi nelle verifiche annuali. Si eccepisce che tali elementi avrebbero dovuto far ritenere inattendibile il risultato dell'apparecchio e che la Corte territoriale ha errato nel ritenere affidabile l'alcoltest senza accertamento tecnico, oltre a non tener conto dell'onere probatorio spettante all'accusa una volta che la difesa avesse allegato elementi sulla carenza delle verifiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la difesa aveva assolto l'onere di allegazione dimostrando la falsificazione di una pagina del libretto metrologico e ritardi nelle verifiche, elementi idonei a generare un ragionevole dubbio sull'affidabilità dell'etilometro. La motivazione della Corte d'appello è stata giudicata illogica e contraddittoria perché, pur accertando il falso e i ritardi, ha confermato l'affidabilità dello strumento basandosi solo su sintomi clinici (occhi lucidi, nervosismo) e senza disporre accertamenti tecnici. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Norme richiamate
Norma penale oggetto del procedimento (guida in stato di ebbrezza); la condanna in primo e secondo grado aveva riguardato la violazione di tale articolo.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato quale criterio formale per la sintesi delle censure nel ricorso per cassazione (richiesta di conformità alla disposizione procedurale).
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 11679/2020; Sez. 4, n. 33978/2021)
Orientamenti recenti indicano che l'esito positivo dell'alcoltest è prova dello stato di ebbrezza salvo che la difesa allegi elementi concreti circa difetti o omissioni nelle verifiche periodiche dell'etilometro; se la difesa adempie a questo onere di allegazione, l'onere probatorio di dimostrare l'omologazione e le verifiche regolari può ricadere sull'accusa o rendere necessaria una verifica tecnica.
Massime di principio
- L'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova presuntiva dell'ubriachezza, ma è superabile se la difesa produce elementi concreti che rendono dubbia l'affidabilità dello strumento (es. falsificazione del libretto metrologico, ritardi nelle verifiche).
- Se la difesa dimostra l'esistenza di falsificazioni o omissioni nelle verifiche periodiche dell'etilometro, il giudice non può confermare la misura basandosi solo su osservazioni cliniche dell'imputato (occhi lucidi, nervosismo): occorre disporre accertamenti tecnici sull'apparecchio o chiedere alla pubblica accusa di provare la regolarità delle verifiche.
- La presenza di irregolarità documentali sullo strumento crea un ragionevole dubbio tale da inficiare la motivazione di condanne fondate sulla sola lettura dell'etilometro; in caso di contraddittorietà logico-giuridica la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.
- Proceduralmente, l'onere iniziale di allegazione grava sulla difesa: una volta adempiuto (con prove di falsificazione/ritardi), il quadro probatorio richiede che il giudice chiarisca la questione tecnica o che l'accusa dimostri il regolare funzionamento dello strumento.
- In casi analoghi è consigliabile per la difesa produrre copia integrale del libretto metrologico, richieste di verifiche tecniche e, se possibile, ottenere l'esame dell'etilometro da parte di consulenti o periti prima della decisione di merito.
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