Cassazione Penale, Ordinanza n. 22528/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona nei confronti dell'imputato per il reato di ricettazione. Il ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente dall'imputato con autentica del difensore in calce, deduceva un unico motivo: l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura, ritenendo il ricorso inammissibile per difetto di valida sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto dalla parte personalmente, in violazione delle norme che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, impongono che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale. Ha ritenuto irrilevante la mera autentica della sottoscrizione da parte del difensore, non essendo tale autenticazione sufficiente ad attribuirgli la titolarità dell'atto. Conseguentemente, ha definito il procedimento senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne discute il contenuto nel merito.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di un proscioglimento d'ufficio, ma la Corte non esamina il motivo nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato, insieme all'art. 613 c.p.p., per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte ma deve rispettare le forme previste dalla legge.
Richiamato per stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
È la fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che ha reso necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato al patrocinio in cassazione.
Consente la definizione del procedimento senza formalità, in presenza di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile quando la legge richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mera autentica della sottoscrizione da parte del difensore non equivale a sottoscrizione del ricorso da parte del difensore stesso e non sana il difetto di legittimazione formale dell'atto.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito, compresi quelli che invocano il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il procedimento può essere definito senza formalità e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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