Cassazione Penale, Ordinanza n. 10910/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, sosteneva che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto inammissibili le censure difensive perché non desumibili dagli atti del rito abbreviato, confondendo il perimetro del materiale probatorio con la valutazione delle prove già acquisite. Le doglianze riguardavano la asserita mancata legittimazione della società richiedente l'omologazione dell'etilometro, la presunta irregolarità del certificato di omologazione rilasciato dal CSRPAD e la mancanza del certificato CE della società costruttrice del dispositivo utilizzato. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo assolutamente privo di specificità e manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente rilevato l'assenza, negli atti utilizzabili nel rito abbreviato, di elementi fattuali idonei a sorreggere le nuove contestazioni sulla regolarità dell'etilometro. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui l'onere di provare omologazione e verifiche periodiche dello strumento sorge solo quando l'imputato abbia allegato contestazioni specifiche e circostanziate. Dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha negato la possibilità di rilevare eventuali cause di non punibilità sopravvenute, compresa la prescrizione, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Disposizione incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave del tasso alcolemico.
art. 186-bis, comma 1-bis, lett. a), cod. strada
Norma richiamata quale base della contestazione, in relazione alla disciplina speciale applicabile al caso concreto.
Le cause di non punibilità non possono essere dichiarate quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e non si forma un valido rapporto di impugnazione.
È richiamato nel calcolo della sospensione del termine di prescrizione nel sistema della riforma Orlando.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato il giudice può valutare solo gli elementi già acquisiti e utilizzabili nel fascicolo, ma la difesa conserva l'onere di formulare contestazioni specifiche e tempestive; la mera deduzione apodittica di irregolarità non impone ulteriori accertamenti.
- In materia di accertamenti etilometrici, l'accusa deve provare omologazione e verifiche periodiche dello strumento solo quando l'imputato abbia allegato elementi concreti e circostanziati idonei a contestarne l'affidabilità o la regolarità; non è sufficiente una richiesta documentale generica.
- La deduzione di vizi formali astratti dell'etilometro, in assenza di dati fattuali concreti che incidano sull'attendibilità del risultato, non integra un motivo idoneo a scardinare la motivazione della sentenza di merito.
- La manifesta infondatezza del ricorso per cassazione preclude la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute, inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, perché non si instaura un valido rapporto di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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