Ordinanza n. 3150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva negato la sospensione degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'esistenza di un pregiudizio connesso agli atti, ma ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, sulla base della generale previsione dell'art. 67, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011 e delle risultanze richiamate nel provvedimento di sequestro del GIP del marzo 2026, le concessioni demaniali marittime dovevano considerarsi decadute e quindi inefficaci ex lege per effetto delle condanne definitive riportate dal soggetto interessato. Di conseguenza, è stato ritenuto privo di effetti anche il trasferimento di quote sociali effettuato nel maggio 2026 in favore di altri soggetti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo prevalente il difetto del fumus boni iuris, nonostante l'evidenza del pregiudizio allegato. La decisione si fonda sull'inefficacia ex lege delle concessioni demaniali marittime, conseguente alle condanne definitive richiamate ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011, nonché sulla conseguente inefficacia del trasferimento delle quote sociali. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
generale previsione di cui all’articolo 67, commi 1 e 2 del Codice delle leggi antimafia n. 159 del 2011
La disposizione è stata applicata nel senso che le condanne definitive richiamate determinano ex lege la decadenza e l'inefficacia delle concessioni demaniali marittime.
Massime di principio
- Nella tutela cautelare, l'accertamento di un pregiudizio connesso agli atti impugnati non è sufficiente a ottenere la misura se difetta il fumus boni iuris.
- Le concessioni demaniali marittime devono ritenersi decadute e inefficaci ex lege quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 67, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011 in relazione a condanne definitive.
- Quando la concessione demaniale è già divenuta inefficace ex lege, il successivo trasferimento di quote della società concessionaria non è idoneo a produrre effetti giuridici utili a conservare o trasferire la posizione concessoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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