Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08812/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna per falsità dichiarativa, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di un imputato per falsità dichiarativa ex art. 495 c.p. (fatto commesso a Torino il 4 giugno 2020). Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato ha dedotto vizio argomentativo in ordine all'accertamento della propria età, sostenendo in sostanza che la verifica medico-legale non avrebbe consentito di affermarne con certezza la maggiore età. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la sentenza impugnata aveva infatti spiegato in modo completo e congruo che l'accertamento medico-legale, svolto secondo protocolli noti, non si era limitato alla sola età ossea, ma aveva valorizzato anche il completo sviluppo dell'arcata dentaria come ulteriore elemento di conferma della maggiore età. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze tendevano a rivalutare un giudizio di fatto del medico specialista senza indicare specifiche e decisive evidenze contrarie, e senza confrontarsi con un'ulteriore argomentazione del giudice di merito, relativa a una precedente condanna definitiva dell'imputato per un fatto di falsità dichiarativa commesso due anni prima.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    È la norma incriminatrice per il delitto di falsità dichiarativa contestato all'imputato; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a richiamarla come base della condanna confermata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito di un accertamento tecnico o medico-legale, se la sentenza impugnata ha dato conto in modo completo e congruo delle ragioni del proprio convincimento.
  • Le censure che contestano un giudizio di fatto devono indicare specifici elementi di prova, concreti e decisivi, idonei a scardinare la motivazione, non essendo sufficiente una mera contrapposizione valutativa.
  • L'accertamento dell'età dell'imputato può essere fondato, oltre che su dati scheletrici, anche su ulteriori elementi obiettivi valorizzati dal giudice di merito, purché siano spiegati in motivazione e coerenti con il metodo tecnico seguito.
  • La doglianza è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, restando assorbente anche una sola motivazione autonoma non censurata.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.