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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4799 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Notifica della cartella a mezzo posta all'indirizzo risultante dall'estratto di ruolo - Prova della carenza di collegamento con il luogo di esecuzione - Onere a carico del destinatario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di iscrizione ipotecaria e un’intimazione di pagamento, fondati su una cartella per omessi versamenti IVA, IRAP e ritenute relativi al 2005. Il contribuente sosteneva di non aver ricevuto la cartella. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello, ritenendo nulla la notifica della cartella e, di conseguenza, gli atti successivi. In cassazione, la concessionaria ha dedotto anzitutto la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al contribuente provare la mancata conoscenza della cartella e l’estraneità all’indirizzo di notifica. Il secondo motivo riguardava le norme sulle modalità di notificazione ed è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: la cartella era stata spedita all’indirizzo attribuito al contribuente nell’estratto di ruolo; l’ufficiale postale aveva attestato la temporanea irreperibilità e la raccomandata non era stata restituita perché il destinatario fosse sconosciuto, ma per compiuta giacenza. In tale situazione spettava al contribuente provare l’assoluta estraneità all’indirizzo, e la sola documentazione anagrafica, di valore presuntivo, non era sufficiente; non era stata inoltre proposta querela di falso contro l’attestazione postale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    Spettava al contribuente l'onere di provare l'assoluta estraneità del "luogo di eseguita notifica" e pertanto la mancanza di collegamento tra detto luogo ed esso contribuente.

    Quando la notifica postale è stata effettuata all’indirizzo attribuito al contribuente e l’ufficiale postale ha attestato la temporanea irreperibilità, è il destinatario a dover dimostrare che il luogo era del tutto estraneo alla sua sfera di collegamento.

  • Art. 140 c.p.c.; artt. 26 e 60 del D.P.R. n. 600/1973; D.P.R. n. 602/1973

    Queste disposizioni sono state richiamate nel secondo motivo, rimasto assorbito. La Corte non ne ha svolto un autonomo esame interpretativo, poiché la questione era assorbita dalla decisione sull’onere della prova relativo alla temporanea irreperibilità.

Massime di principio

  • Se una cartella è notificata per posta all’indirizzo attribuito al contribuente e l’invio non torna al mittente perché il destinatario è sconosciuto, ma per compiuta giacenza dopo l’attestazione di temporanea irreperibilità, il contribuente deve provare che non esisteva alcun collegamento con quel luogo.
  • La sola documentazione anagrafica non dimostra necessariamente l’estraneità all’indirizzo di notifica, poiché ha valore presuntivo; occorre una prova adeguata a superare l’attestazione postale.
  • Se si contesta come falsa l’attestazione dell’ufficiale postale circa la temporanea assenza, la decisione indica la querela di falso quale strumento per contestarla.
  • La decisione non stabilisce in via definitiva la validità degli atti impugnati: cassa la pronuncia d’appello e rinvia, demandando al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese.

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