Cassazione Civile, Ordinanza n. 25107/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di regolamento di confini e di rilascio di una porzione di terreno, identificata catastalmente, che un proprietario assumeva appartenere al proprio fondo e di cui lamentava l’occupazione da parte del confinante. Il convenuto contestava la pretesa sostenendo che l’area fosse delimitata da termini lapidei e che vi fosse un oliveto impiantato da tempo, ma non formulava espressamente una domanda o eccezione di usucapione nella comparsa di risposta. Il Tribunale respingeva la domanda attorea e dichiarava l’usucapione ordinaria del convenuto; la Corte d’appello annullava solo la pronuncia di usucapione per mancanza di domanda, rigettava il resto dell’impugnazione principale e dichiarava inammissibile l’appello incidentale. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto proposta un’eccezione riconvenzionale di usucapione mai dedotta; 2) ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’indisponibilità del bene per appartenenza all’E.R.S.A.P.; 3) violazione dell’art. 1158 c.c. per mancanza di prova dei requisiti dell’usucapione; 4) violazione degli artt. 828, 830, 1145 e 1158 c.c. per difetto del termine ventennale, in ragione della cessazione del vincolo di indisponibilità in epoca troppo recente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo effettivamente sussistente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha affermato che l’eccezione di usucapione è eccezione di merito non rilevabile d’ufficio e soggetta a decadenza se non proposta tempestivamente nella comparsa di risposta; dall’esame degli atti risultava che il convenuto non aveva mai allegato, neppure implicitamente, di possedere uti dominus per il tempo utile la porzione controversa. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vieta al giudice di attribuire d’ufficio un effetto processuale o sostanziale non domandato; in sede di legittimità, se il vizio è denunciato come error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali.
l’usucapione ordinaria richiede il possesso utile per il tempo stabilito dalla legge e con i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.
l’eccezione di usucapione, essendo eccezione di merito non rilevabile d’ufficio, deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestiva.
art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.
richiamata come ulteriore dato testuale da cui emergeva che la parte convenuta non aveva mai sostenuto di essere proprietaria della particella controversa.
consente la cassazione con rinvio quando è necessario un nuovo esame della causa alla luce del principio di diritto affermato.
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
richiamato nel motivo, in relazione al regime dei beni e al vincolo di indisponibilità del fondo.
richiamato nel motivo, in relazione al regime patrimoniale e alla disponibilità del bene.
richiamato nel motivo, in relazione al possesso e agli effetti del vincolo sul bene.
Massime di principio
- L’eccezione di usucapione è un’eccezione di merito non rilevabile d’ufficio e deve risultare tempestivamente e chiaramente allegata nella comparsa di risposta; non è sufficiente una difesa generica incompatibile con il possesso ad usucapionem.
- Quando si denuncia un error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte di cassazione può e deve esaminare direttamente gli atti di causa per verificare se la domanda o l’eccezione siano state effettivamente proposte.
- Il giudice non può attribuire alla parte un’eccezione in senso proprio sulla base di semplici deduzioni fattuali se da quelle deduzioni non risulta, neppure implicitamente, la volontà di far valere l’acquisto a titolo originario.
- Se il primo motivo di ricorso, relativo al vizio processuale che ha inciso sulla decisione, è accolto, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono l’esame del merito dell’usucapione.
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