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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9854/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava la custodia in carcere applicata per la presunta partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e per l'acquisto, a fini di spaccio, di 50 kg di cocaina (capo 4). Le censure riguardano: carenza e genericità della motivazione sul ruolo e sull'apporto del ricorrente nel sodalizio; presunta errata interpretazione delle intercettazioni (frasi contestate come neutre); contraddittorietà sulla responsabilità dell'invio del denaro; contestazione che l'operazione contestata non fosse giunta a consumazione (dovendosi qualificare il fatto come tentativo di importazione); insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e sulla concreta attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e non manifestamente illogica, confermando l'esistenza di gravi indizi sia rispetto alla partecipazione stabile e di vertice del ricorrente nel sodalizio (direttive ad affiliati, rapporti con fornitori, organizzazione trasporti, ricezione di campioni ecc.), sia rispetto al reato relativo all'acquisto dei 50 kg di cocaina. Ha riconosciuto però che l'operazione di importazione non si era perfezionata e andava qualificata come tentativo, ma ha precisato che tale diversa qualificazione non incide sul quadro indiziario complessivo né sulle esigenze cautelari, che poggiano principalmente sul reato associativo. La Corte ha inoltre confermato la rilevanza della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. e ha ritenuto fondata la scelta della custodia in carcere; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma del testo unico sugli stupefacenti cui si riferiscono le contestazioni: i reati di traffico/importazione di sostanze stupefacenti sono disciplinati in tale contesto e integrano il quadro delle fattispecie considerate dal Tribunale

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli gravi in materia di stupefacenti); la Corte ricorda che è una presunzione superabile solo con elementi certi che dimostrino l'attenuazione o la cessazione della pericolosità, valutando anche il tempo trascorso

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che incide sulla valutazione del tempo trascorso rispetto ai fatti contestati: il giudice deve considerare il decorso temporale come possibile elemento idoneo ad attenuare la presunzione di esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

  • Sentenza Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Principio giurisprudenziale richiamato: la partecipazione ad associazione delinquenziale si valuta sulla base dell'inserimento stabile e dell'apporto concreto (anche minimo ma riconoscibile) del soggetto nell'organizzazione, non su un mero status formale

  • Precedente giurisprudenziale (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio)

    Principio secondo cui la consumazione dell'importazione richiede l'assunzione della gestione dell'attività finalizzata al trasferimento nello Stato; in sua assenza può operare la figura del tentativo

Massime di principio

  • La Cassazione, nel sindacare provvedimenti cautelari, controlla solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito: non può riformulare una diversa valutazione dei fatti se non in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono materia di fatto riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la lettura delle conversazioni è evidentemente illogica o contraddittoria.
  • Per il reato di importazione di stupefacenti la consumazione richiede l'effettiva assunzione della gestione del trasferimento; la mancata spedizione può portare alla qualificazione come tentativo, ma il tentativo resta idoneo, se supportato da trattative affidanti e contatti concreti, a costituire grave indizio.
  • Nelle ipotesi di reati rilevanti ex art. 275, comma 3 c.p.p., opera una presunzione relativa di esigenze cautelari che il difensore può superare solo con elementi certi che attestino l'attenuazione della pericolosità; il tempo trascorso è un elemento valutabile ma non necessariamente risolutivo.
  • L'appartenenza stabile a un'associazione non si dimostra esclusivamente per "status" ma per l'apporto concreto e riconoscibile (organizzazione, decisioni su approvvigionamento, rapporti con fornitori, ruoli esecutivi o direttivi) che indichi un inserimento attivo e duraturo.
  • La qualificazione del reato fine come consumato o tentato può non incidere sul mantenimento della misura cautelare quando il quadro indiziario complessivo e le esigenze cautelari (soprattutto di prevenzione) poggino su una più grave contestazione associativa.

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