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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34775/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il primo motivo deduceva violazione e/o falsa applicazione degli artt.182 c.p.c. e 2697 c.c. in ordine alla declaratoria di difetto di legittimazione processuale per carenza di rappresentanza: si contestava che il vizio poteva essere sanato ex art.182 c.p.c., che il conferente la procura (Baroni) era legale rappresentante secondo visura camerale "del 2/7/2014" anteriore al reclamo, e che comunque il sig. Paolo Foschi (già amministratore unico) aveva ratificato ex tunc gli atti compiuti; il secondo motivo sosteneva che, ai sensi dell'art.18 L.F., il termine per proporre il reclamo del socio decorre dalla notifica della sentenza di fallimento e non dall'iscrizione nel registro delle imprese (motivo però assorbito).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto che il difetto di rappresentanza (l'inefficacia della procura conferita al difensore da soggetto non abilitato) attiene alla capacità processuale e sia sanabile, anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art.182 c.p.c., mediante la costituzione in giudizio del soggetto effettivamente legittimato che manifesti la volontà di ratificare l'operato del falsus procurator, con efficacia retroattiva. Applicando tale principio al caso concreto, avendo l'attuale e il precedente legale rappresentante dichiarato la volontà di ratificare e non essendo contestata tale qualità, l'inefficacia della procura è stata sanata. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per l'esame nel merito; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art.182 c.p.c.

    Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza

    La Corte interpreta l'art.182 come norma che, nella formulazione novellata, rende sanabile il difetto di legittimazione processuale in ogni stato e grado del giudizio, consentendo la ratifica retroattiva degli atti compiuti dal "falsus procurator" mediante costituzione del soggetto effettivamente rappresentante

  • art.2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: la parte che allega fatti rilevanti deve provarli; nel contesto la censura riguardava anche la prova della qualità di rappresentante

  • art.360 n.3 c.p.c.

    Fondamento del ricorso per cassazione invocato per violazione e falsa applicazione delle norme processuali relative alla rappresentanza e alla sanatoria del vizio

  • art.125 c.p.c.

    la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto ma solo con atto anteriore alla costituzione della parte rappresentata

    La Corte distingue tra il requisito formale della procura (ius postulandi) disciplinato dall'art.125 e la capacità processuale; il limite dell'art.125 non impedisce la sanatoria del vizio di rappresentanza, quando si tratti di mera inefficacia e vi sia successiva ratifica

  • art.83 c.p.c.

    Riferimento alla rappresentanza e all'appostazione della procura in atti processuali; eventuali vizi formali non necessariamente rendono invalida la procura ai fini della sanatoria

  • art.82 c.p.c.

    Norma sulla rappresentanza nel processo; richiamata nel quadro delle norme che regolano la legittimazione e la procura alle liti

  • art.75 c.p.c.

    Riferimento alla capacità processuale: il vizio della persona che agisce per conto dell'ente incide sulla capacità processuale stessa

  • art.18 L.F.

    Norma richiamata dalla parte per la decorrenza del termine del reclamo del socio; però il motivo relativo è stato assorbito dalla Corte e non deciso nel merito

  • art.1399 c.c.

    Centrale nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa l'operatività della ratifica: la Corte segnala un indirizzo restrittivo che esclude l'operatività della ratifica nel processo richiamando l'art.1399, ma aderisce invece all'orientamento che ammette la sanatoria per difetto di rappresentanza

Massime di principio

  • Il difetto di rappresentanza di chi ha conferito la procura alle liti (falsus procurator) costituisce un vizio di capacità processuale e può essere sanato ai sensi dell'art.182 c.p.c. con efficacia ex tunc, mediante la costituzione in giudizio del soggetto effettivamente legittimato che ratifica l'operato
  • La distinzione fondamentale è tra invalidità della procura (vizi che impediscono la formazione dell'atto) e mera inefficacia relativa alla legittimazione: la seconda è sanabile con ratifica, la prima può essere insuperabile a seconda dei casi
  • La sanatoria può intervenire in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche in sede di cassazione, se è manifesto che il soggetto legittimato ha ratificato e la controparte non contesta la qualità del ratificante
  • In caso di contestazione della rappresentanza, la parte interessata deve produrre tempestivamente documenti idonei (es. visura camerale, nomine formali, dichiarazioni di ratifica) per dimostrare la legittimazione o la ratifica; chi non contesta efficacemente perde la possibilità di opporsi alla sanatoria
  • Attenzione alle eccezioni: per atti che richiedono forme particolari (es. procure speciali per cassazione) e secondo taluni precedenti di legittimità, la possibilità di sanatoria retroattiva è più limitata, per cui è consigliabile acquisire la procura valida prima dell'atto ove la legge lo richiede
  • Prassi consigliata: verificare preventivamente la qualità del rappresentante e allegare/documentare la procura o la visura camerale; in caso di difetto, valutare tempestiva sanatoria formale o dichiarazione di ratifica documentata

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