Cassazione Penale, Sentenza n. 34087/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Coccia impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva assolto dal reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (capo A) ma lo aveva ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 378 c.p. (capo B) rideterminando la pena in 10 mesi di reclusione. Propone tre motivi di cassazione: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver assolto per l'art. 378 c.p., contestando che la Corte non abbia valutato l'ignoranza dell'imputato circa i precedenti di Karaouda; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, imputando alla Corte di aver escluso le generiche in ragione della mancata comparizione e senza valutare lo stato di emarginazione sociale; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, sostenendo che la Corte abbia fondato la recidiva solo sui precedenti penali senza valutare la differenza o l'imprevedibilità della condotta attuale rispetto ai precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il favoreggiamento (art. 378 c.p.) è reato di pericolo a forma libera e si consuma con un'azione idonea ad agevolare la sottrazione o l'elusione delle investigazioni, richiedendo solo dolo generico; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata alla luce delle risultanze (offerta di rifugio al fuggitivo mentre l'imputato era agli arresti domiciliari, negazione della presenza di altri, rinvenimento del fuggitivo sotto il letto). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è fondato su elementi di personalità (numerosi precedenti), modalità della condotta (commessa durante arresti domiciliari) e comportamento processuale (negazione iniziale, mancata comparizione), valutazione che è tipicamente insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: la Corte territoriale ha considerato la recidiva tenendo conto dei precedenti e della loro stretta correlazione con il disvalore della condotta attuale, e tale motivazione può risultare implicita nel quadro argomentativo complessivo. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma in materia di stupefacenti; nella sentenza il capo relativo è stato oggetto di assoluzione perché il fatto non sussiste
Articolo sul reato di favoreggiamento: la Corte richiama l'interpretazione secondo cui il favoreggiamento è reato di pericolo (a forma libera) e richiede, quanto all'elemento soggettivo, il dolo generico, essendo sufficiente un'azione idonea ad aiutare la sottrazione o l'elusione delle investigazioni
Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la valutazione delle generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria e se indica gli elementi ritenuti preponderanti
Massime di principio
- Il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.) è un reato di pericolo: per la condanna può essere sufficiente un comportamento idoneo ad avvantaggiare l'elusione delle indagini, anche se l'elusione non si realizza; è richiesto il dolo generico e non la consapevolezza di specifici precedenti del soggetto favorito
- Per impugnare con successo una condanna per favoreggiamento è necessario non limitarsi ad affermazioni generiche: la difesa deve proporre e documentare elementi probatori concreti che smentiscano la idoneità della condotta a favorire l'elusione o l'esistenza del dolo
- La concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito; in Cassazione può essere ribaltata solo se la motivazione è contraddittoria, manifestamente illogica o omissiva rispetto agli elementi essenziali
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione adeguata, ma tale onere può essere assolto anche implicitamente se dal complesso argomentativo emerge chiaramente la rilevanza dei precedenti e la stretta correlazione tra essi e la pericolosità della condotta attuale
- In sede di Cassazione le censure di merito troppo generiche o la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello sono spesso dichiarate inammissibili; le conclusioni tardive possono non essere considerate
- L'esito negativo del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
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