Cassazione Civile, Ordinanza n. 28058/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato diversi avvisi di intimazione emessi in relazione a cartelle concernenti tributi IRPEF, IVA, IRAP, tasse automobilistiche e diritti annuali CCIAA, riferiti ad anni dal 2003 al 2011. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR Lazio aveva accolto solo in parte l'appello, ritenendo prescritto un solo credito e considerando per gli altri applicabile la prescrizione decennale dalla notifica delle cartelle. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato che la CTR aveva erroneamente applicato un unico termine prescrizionale a tutti i crediti, senza distinguere tra i diversi tributi e senza verificare, per ciascuno, se fosse invece applicabile un termine breve di prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la definitività della cartella o dell'atto di riscossione non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo. Poiché i crediti erano eterogenei e comprendevano anche tributi locali e camerali, la CTR avrebbe dovuto accertare in concreto il termine di prescrizione applicabile a ciascun credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del rito camerale non partecipato davanti alla Corte di cassazione
la scadenza del termine per opporsi alla cartella o all'atto di riscossione non comporta la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale, salvo titolo giudiziale definitivo
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
citato come esempio di termine breve quinquennale applicabile a prestazioni periodiche, da verificare caso per caso
Massime di principio
- In materia di riscossione coattiva, la mancata opposizione entro il termine previsto rende il credito irretrattabile, ma non determina di per sé la conversione automatica di un'eventuale prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale.
- Per stabilire se un credito iscritto a ruolo sia prescritto occorre verificare, in concreto e per ciascuna singola entrata, il termine di prescrizione sostanziale applicabile, che può essere decennale oppure più breve a seconda della natura del credito.
- La definitività della cartella di pagamento non consente di prescindere dalla distinzione tra i diversi tributi o crediti posti a base dell'intimazione; il giudice di merito deve accertare specificamente il regime prescrizionale di ciascuno di essi.
- La conversione della prescrizione breve in quella ordinaria ex art. 2953 c.c. opera soltanto quando il credito sia assistito da un titolo giudiziale passato in giudicato, non già per il solo decorso del termine di impugnazione della cartella o dell'atto esecutivo.
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