Cassazione Civile, Ordinanza n. 04391/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da ripetuti allagamenti che avrebbero interessato un appartamento condotto in locazione, con danni ai beni mobili e riduzione del godimento dell'immobile. In primo grado il conduttore aveva agito contro il proprietario dell'appartamento e contro il proprietario del terrapieno adiacente, ritenuto origine degli allagamenti; il proprietario dell'appartamento aveva a sua volta chiamato in causa altri soggetti, sostenendo che la responsabilità fosse di terzi, e gli eredi del proprietario del terrapieno avevano chiamato in causa il Ministero e il Comune, indicandoli come responsabili esclusivi delle infiltrazioni. Il Tribunale aveva dichiarato nulle per indeterminatezza varie domande e, quanto alla domanda riconvenzionale del Ministero contro gli eredi, l'aveva ritenuta tardiva; nel merito aveva poi affermato la responsabilità esclusiva del Ministero ex art. 2051 c.c. e lo aveva condannato al risarcimento dei danni. In appello il Ministero ha censurato: 1) l'erronea declaratoria di inammissibilità/tardività della propria domanda riconvenzionale, sostenendo che, dopo l'integrazione della domanda avversaria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, c.p.c., esso avrebbe potuto proporre riconvenzionale fino a venti giorni prima della nuova udienza; 2) l'erronea conferma nel merito della condanna risarcitoria ex art. 2051 c.c., deducendo violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e sostenendo che il danno fosse in realtà ascrivibile alla condotta degli stessi danneggiati, i quali avrebbero sostituito indebitamente il condotto fognario con uno di sezione minore, provocandone l'occlusione e gli allagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva confermato l'inammissibilità/tardività della domanda riconvenzionale del Ministero. Ha chiarito che, quando il giudice dispone l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, c.p.c., deve fissare una nuova prima udienza di comparizione e trova applicazione l'art. 167 c.p.c.; ne consegue che il convenuto può proporre domanda riconvenzionale nei termini ordinari rispetto alla nuova udienza. La Corte ha inoltre censurato la motivazione d'appello nella parte in cui richiamava l'omessa impugnazione di ordinanze non autonomamente impugnabili e nella parte in cui qualificava la riconvenzionale come generica e priva di prova dopo averne negato l'ammissibilità. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per esaminare nel merito la domanda riconvenzionale del Ministero e, correlativamente, riesaminare anche la domanda principale degli altri litiganti; il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi
se il giudice dispone l'integrazione della domanda, fissa una nuova udienza e si applica l'art. 167 c.p.c.; le decadenze non operano rispetto alla nuova scansione processuale nei limiti indicati dalla norma
si applica alla nuova prima udienza fissata in seguito all'integrazione della domanda, consentendo al convenuto di proporre la riconvenzionale nei termini previsti
richiamato come parametro per la fissazione della nuova udienza a seguito dell'integrazione della domanda
citato nel testo come norma sostitutiva del precedente riferimento all'art. 183
richiamato nel motivo di ricorso per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento
richiamato nel motivo di ricorso per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla responsabilità da cose in custodia
richiamato per censurare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito
richiamato quale titolo della responsabilità da cosa in custodia, applicato dal giudice di merito e oggetto di censura nel ricorso
Massime di principio
- Quando il giudice, a seguito della declaratoria di nullità della domanda per indeterminatezza, dispone l'integrazione ex art. 164, ultimo comma, c.p.c., deve fissare una nuova prima udienza di comparizione; da tale nuova udienza decorrono i termini per le difese del convenuto, inclusa la proposizione della domanda riconvenzionale nei termini di cui all'art. 167 c.p.c.
- La preclusione per tardiva proposizione della riconvenzionale non può essere affermata facendo riferimento alla precedente udienza ormai superata dalla rinnovazione/integrazione disposta dal giudice, poiché la nuova scansione processuale riapre i termini difensivi nei limiti stabiliti dalla norma.
- Non è corretta una decisione che, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda riconvenzionale per tardività, ne esamini comunque il merito: la statuizione di inammissibilità rende improprio ogni ulteriore vaglio di merito su quella domanda.
- Le ordinanze istruttorie non autonomamente impugnabili non possono essere oggetto di una specifica censura come se fossero atti decisori autonomamente impugnabili, e la loro eventuale erroneità va valutata nel contesto dell'impugnazione della decisione finale.
- Quando l'esame di una domanda riconvenzionale può incidere su una domanda principale fondata su presupposti fattuali incompatibili, la cassazione con rinvio impone un riesame complessivo di entrambe le domande, perché l'accoglimento dell'una può escludere la fondatezza dell'altra.
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