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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27081/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, nell'ambito dei benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. L'amministrazione finanziaria aveva sostenuto di avere già ottemperato al giudicato mediante convalida del rimborso e pagamento del 50% della somma dovuta, in applicazione dell'art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017, come convertito. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, come novellato, e dell'art. 29 del D.L. n. 162 del 2019, deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non applicabile la disciplina sopravvenuta e, dunque, aveva escluso che il pagamento del 50% potesse valere come ottemperanza del giudicato. La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti indicati, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui la norma sopravvenuta non incide sul titolo del rimborso ma regola la fase esecutiva e di ottemperanza, imponendo di verificare la capienza delle risorse stanziate e di applicare, se del caso, la riduzione del 50% o l'eventuale mancata erogazione, secondo le procedure di contabilità pubblica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti della motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, perché effettui gli accertamenti sulla disponibilità dei fondi stanziati e adotti gli adempimenti conseguenti alla disciplina speciale applicabile alla fase esecutiva/di ottemperanza, provvedendo anche sulle spese di lite. La CTR aveva errato nel ritenere inapplicabile la disciplina sopravvenuta e nel non verificare la capienza delle risorse ai fini dell'esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La disposizione, come modificata, regola i rimborsi delle maggiori imposte dirette versate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, subordinandoli alla disponibilità delle risorse stanziate e alle modalità attuative fissate dalla normativa e dagli atti amministrativi applicativi.

  • art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    "i rimborsi sono effettuati, applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    La norma sopravvenuta non incide sul titolo del diritto al rimborso, ma opera nella fase esecutiva e di ottemperanza, imponendo limiti di spesa e la possibile riduzione del 50% o il diniego del rimborso in caso di esaurimento dei fondi.

  • art. 29 D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8

    È richiamato come intervento successivo che modifica i limiti di spesa e rileva nella determinazione concreta dell'entità del rimborso erogabile in fase attuativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

Massime di principio

  • Nei giudizi di ottemperanza relativi a rimborsi fiscali riconosciuti in via giudiziale per i benefici connessi al sisma del 13 e 16 dicembre 1990, la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa non incide sul diritto sostanziale al rimborso, ma disciplina la concreta fase esecutiva.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate per il rimborso e, se accerta l'incapienza, applicare la normativa speciale di contabilità pubblica e le procedure attuative previste, anche mediante commissario ad acta.
  • L'avvenuto pagamento del 50% non è di per sé sufficiente a escludere l'ottemperanza: occorre accertare se il pagamento sia conforme alla disciplina sopravvenuta e alla capienza dei fondi disponibili.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce il diritto al rimborso, la quantificazione dell'importo concretamente erogabile può essere rideterminata nella fase esecutiva in base ai limiti legali di spesa sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiGiudizio di ottemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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