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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05508/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e privo di specificità, cioè non accompagnato da indicazioni puntuali delle censure mosse alla decisione impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva comunque confermato la sua responsabilità penale per guida senza patente con recidiva nel biennio. L'unico motivo dedotto lamentava la violazione dell'art. 131-bis c.p. e la correlativa mancanza di motivazione, chiedendo in sostanza il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a sostegno della richiesta, quindi non specifico ai sensi dell'art. 581 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La sola deduzione della particolare tenuità del fatto, se non sorretta da specifiche ragioni di fatto e di diritto, non è idonea a fondare un motivo di ricorso ammissibile.

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle censure; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., nell'ambito di un rafforzamento del requisito di specificità dei motivi di impugnazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come intervento che aveva già reso più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione riformulando l'art. 581 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non basta evocare una norma o un vizio, ma occorre indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile se formulata in modo assertivo e non ancorata alle risultanze del caso concreto e al percorso motivazionale della sentenza impugnata.
  • Il controllo di ammissibilità del ricorso è autonomo rispetto al merito: un motivo generico o privo di specificità non consente alla Corte di cassazione di esaminare la doglianza sostanziale.
  • La violazione del requisito di specificità dell'impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità e le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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