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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06324/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato, limitatamente ai crediti portati da undici cartelle di pagamento, una intimazione di pagamento notificatagli dall'agente della riscossione per tributi erariali e contributi camerali. In appello la commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame, ritenendo che le copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle, prodotte dall'agente della riscossione, non fossero idonee a provare la notificazione perché non riconosciute dalla controparte. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente sovrapponibili: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 50 d.lgs. 546/1992, 2712 e 2719 c.c., 116, 214 e 215 c.p.c.; con il secondo ha riproposto le stesse censure sotto il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. In sostanza, ha sostenuto che la CTR aveva errato nel considerare le copie fotostatiche prive di efficacia probatoria solo perché disconosciute, senza verificare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova e senza applicare il principio per cui il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere specifico e non generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice di merito non può limitarsi a escludere ogni efficacia probatoria alle copie fotostatiche delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento solo perché la loro conformità all'originale sia stata contestata, poiché il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento di cui all'art. 215 c.p.c. e non impedisce al giudice di accertare la conformità anche tramite altri elementi istruttori, comprese le presunzioni. Ha inoltre ribadito che, nei giudizi relativi alla notifica della cartella di pagamento, chi contesta la copia deve specificare le ragioni della difformità, non essendo sufficiente un mero disconoscimento generico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge processuale e sostanziale nella valutazione della prova documentale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per censurare la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento della copia.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere che, in caso di contestazione dei documenti, il giudice tributario può ordinare la produzione degli originali.

  • art. 50 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel quadro delle censure di violazione di norme del processo tributario.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato tra le norme sulla valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche.

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della copia non produce gli effetti del disconoscimento della scrittura autentica; la conformità all'originale può essere accertata dal giudice anche con altri mezzi di prova, e il contestante deve specificare le ragioni della difformità.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nel contraddittorio per distinguere il disconoscimento della scrittura privata da quello della copia.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che il disconoscimento rilevante ai fini dell'inutilizzabilità della scrittura ha effetti diversi rispetto al disconoscimento della copia fotostatica.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non è equiparabile al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del documento.
  • Quando sia contestata la conformità all'originale di una copia fotostatica prodotta in giudizio, il giudice deve comunque verificarne l'efficacia probatoria alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi, senza potersi arrestare alla sola mancata produzione dell'originale.
  • Nel giudizio relativo alla notifica della cartella di pagamento, il contribuente che contesti la copia della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento ha l'onere di indicare specificamente le ragioni della dedotta difformità, non essendo sufficiente un generico disconoscimento.
  • La produzione in giudizio della copia di un documento impone alla controparte di prendere posizione sulla conformità, ma non vincola il giudice a considerare provato o non provato il fatto documentato solo in base al disconoscimento, dovendo il giudice apprezzare autonomamente la capacità rappresentativa della copia.

Come è indicizzato

MaterieProveContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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