Cassazione Penale, Sentenza n. 29798/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame di Trani aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. su un fondo rustico sul quale erano emerse opere edilizie abusive, confermandolo solo per una tettoia esterna. Secondo la ricostruzione in fatto, il bene era stato acquistato dall’indagata nel dicembre 2024, ma le indagini avevano evidenziato che sul fondo erano state progressivamente realizzate, senza titoli abilitativi, varie opere edilizie, mentre nel 2011 il fondo era libero da manufatti e dal 2014 erano iniziate le costruzioni. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso deducendo: 1) la valutazione atomistica delle singole opere abusive e l’errore nel considerare il reato urbanistico come istantaneo anziché permanente, con conseguente erronea impostazione della questione della prescrizione; 2) l’erronea applicazione delle regole sul riesame cautelare reale, poiché il sequestro preventivo riguarda la pericolosità del bene e non la colpevolezza dell’indagato, ed è mantenibile anche contro chi non abbia materialmente realizzato l’opera, se la disponibilità del bene consente di protrarre l’illecito; 3) la violazione di legge nella valutazione del periculum in mora. La difesa dell’indagata ha depositato memoria ribadendo le difese svolte davanti al riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame con rinvio per nuovo giudizio. Ha ritenuto fondati i motivi del Pubblico ministero osservando che, in materia edilizia, non è consentita una valutazione atomistica delle singole porzioni dell’opera quando la prosecuzione dei lavori, come la realizzazione della tettoia, protrae l’abusività dell’intero manufatto; che la permanenza del reato cessa solo con l’interruzione dei lavori conseguente all’ordine di sospensione, sicché la ripresa o prosecuzione integra ulteriore violazione penalmente rilevante; che il sequestro preventivo può colpire il bene abusivo a prescindere dall’autore materiale, e quindi anche l’acquirente, quando la sua disponibilità sia idonea a perpetuare gli effetti del reato; e che, nel sequestro impeditivo, il periculum si ricava sia dalla protrazione della condotta abusiva sia dall’aggravio del carico urbanistico determinato dalle opere e dalla destinazione dell’area.
Norme richiamate
art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
norma incriminatrice del reato edilizio contestato; la Corte la richiama per ribadire che la prosecuzione dell’opera abusiva integra il fumus del reato urbanistico
norma che regola il rinvio al tribunale competente per nuovo giudizio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza in materia di riesame reale
Massime di principio
- In materia di reati edilizi, la prosecuzione dei lavori abusivi impedisce una valutazione atomistica delle singole opere: la realizzazione di ulteriori manufatti può protrarre l’abusività dell’intero complesso.
- La permanenza del reato di edificazione abusiva cessa con l’interruzione dei lavori conseguente all’ordine di sospensione dell’autorità; la ripresa o prosecuzione dei lavori integra una nuova e autonoma violazione penalmente rilevante.
- Il sequestro preventivo delle opere abusive ha ad oggetto il bene realizzato illecitamente e può essere disposto o mantenuto indipendentemente dall’autore materiale dell’abuso, anche nei confronti dell’acquirente che ne mantenga la disponibilità e consenta la prosecuzione dell’illecito.
- Nel sequestro preventivo di tipo impeditivo, il periculum in mora può desumersi non solo dalla possibilità di ulteriore protrazione dell’attività abusiva, ma anche dall’aggravio del carico urbanistico derivante dalla consistenza e dalla destinazione d’uso delle opere e dalla destinazione urbanistica dell’area.
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