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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38164/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20/05/2022 (condanna per bancarotta fraudolenta). Denunciava: a) la violazione di legge e vizio di motivazione perché riteneva applicabile la "Riforma Cartabia" (in particolare la disciplina di cui all'art. 585, comma 1-bis c.p.p.) all'impugnazione proposta il 31/10/2022; b) l'omessa applicazione della sospensione feriale dei termini, sicché se fosse stata applicata l'impugnazione sarebbe stata tempestiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: 1) la disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia non è applicabile al caso di specie per effetto dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 10/10/2022, n.150 che limita l'applicazione alle impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; 2) il termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza del 20/05/2022 non è soggetto a sospensione feriale, quindi le motivazioni erano da depositarsi entro il 20/08/2022; la sospensione feriale opera invece sui termini per proporre impugnazioni da parte delle parti, per cui il termine per proporre l'appello è decorrso dal 10/09/2022 con termine finale individuato nel 15/10/2022. L'appello proposto il 31/10/2022 era quindi tardivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 89, comma 3)

    "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, comma 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto."

    La Corte ha interpretato la disposizione come clausola transitoria che esclude l'applicazione delle nuove norme (es. art. 585, comma 1-bis c.p.p.) alle impugnazioni contro sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del decreto.

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma della Riforma Cartabia relativa alle impugnazioni; la Cassazione ha ritenuto che non sia applicabile al caso per effetto della clausola transitoria del D.Lgs. 150/2022.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite per la deduzione dei motivi in cassazione (limiti formali del ricorso).

  • d.l. n. 132 del 2014, conv. con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (art. 16)

    Riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni; richiamato per spiegare la disciplina della sospensione feriale e la sua incidenza sui termini processuali.

  • legge n. 742 del 1969 (art. 1)

    Indica i termini processuali soggetti a sospensione feriale; la Corte distingue i termini che gravano sulle parti (soggetti a sospensione) da quelli interni all'ufficio giudicante (non soggetti a sospensione).

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione feriale dei termini per proporre impugnazioni da parte delle parti; la Corte ha applicato questa regola al calcolo del termine di impugnazione dell'appellante.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Autorità alla quale la Corte si è richiamata per irrogare l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le norme di riforma processuale (es. Riforma Cartabia) possono avere clausole transitorie che ne limitano l'applicazione: verificare sempre la data di entrata in vigore e se la sentenza impugnata è anteriore o posteriore a tale data.
  • I termini per la redazione e il deposito delle motivazioni da parte del giudice non sono soggetti alla sospensione feriale; pertanto la scadenza decorre normalmente anche nel periodo estivo.
  • La sospensione feriale opera sui termini che gravano sulle parti per compiere atti processuali (ad es. proposizione di impugnazioni): questo può posticipare l'inizio del termine utile per impugnare dopo la fine del periodo di sospensione.
  • Il calcolo corretto dei termini (data sentenza, termine per deposito motivazioni, fine sospensione feriale, decorrenza del termine d'impugnazione) è cruciale: errori nel computo comportano l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e, nei casi previsti, al versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre ricorso manifestamente infondato.

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