Cassazione Penale, Sentenza n. 20616/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca (sospensione) dell'ordine di carcerazione emesso il 13/11/2025 relativo a pena di 2 anni, 9 mesi, 10 giorni e multa di euro 667,00. Ha sostenuto che l'affidamento in prova (art. 94 T.U. stupefacenti) è applicabile anche in deroga al divieto previsto per i reati ostativi, lamentando che il giudice dell'esecuzione non ha verificato la legalità dell'ordine di carcerazione né la concedibilità della misura alternativa nonostante un'istanza tempestiva e documentata, e che il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza per ragioni formali (mancata certificazione sulla tossicodipendenza).
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale, affermando che l'art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. include il furto in abitazione tra i reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione quando l'ordine raggiunge il condannato mentre è in stato di libertà. La sentenza ricorda la funzione ancillare della sospensione rispetto alle misure alternative (Corte cost. n. 90/2017 e n. 41/2018) ma sottolinea l'eccezione normativa per taluni reati. Ha inoltre osservato che gli altri motivi sono aspecifici e non incidono sulla ragione giustificativa della decisione; ha confermato la correttezza del rigetto dell'incidente di esecuzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma elenca reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione; il furto in abitazione figura tra tali reati e, se l'ordine viene emesso mentre il condannato è in libertà, non ricorrono i presupposti per la sospensione in vista di misure alternative
art. 94 T.U. stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Regola l'affidamento in prova al servizio sociale o terapeutico per tossicodipendenti; il ricorrente ha sostenuto che possa derogare al regime degli ostativi, ma la Corte ha ritenuto che non sia sufficiente a superare il divieto previsto da art. 656 quando ricorra l'ipotesi normativa di divieto
art. 89 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede gli arresti domiciliari per i programmi terapeutici: la giurisprudenza ammette che, ove al momento del passaggio in giudicato l'interessato sia agli arresti domiciliari ai sensi di tale norma e l'interruzione del programma possa pregiudicarne il recupero, la sospensione dell'esecuzione possa essere valutata anche per reati altrimenti ostativi
Corte costituzionale, sent. n. 90/2017 e n. 41/2018
sentenze citate nella motivazione
Affermano la funzione ancillare della sospensione dell'ordine di esecuzione rispetto alle misure alternative e il collegamento tra il meccanismo sospensivo e l'accesso a tali misure; servono a chiarire il perimetro e i limiti dell'intervento sospensivo del pubblico ministero
Massime di principio
- Se l'ordine di esecuzione colpisce una persona mentre è in stato di libertà per reati espressamente indicati dall'art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. (es. furto in abitazione), la sospensione in vista di misure alternative normalmente non è concessa
- La possibilità di ottenere l'affidamento in prova per tossicodipendenti non supera automaticamente il divieto di sospensione per i reati ostativi: è determinante la fattispecie normativa e la situazione concreta al momento dell'ordine e del passaggio in giudicato
- Per preservare un percorso terapeutico che giustifichi una deroga è rilevante che l'interessato sia già sottoposto a misure alternative efficaci (es. arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 DPR 309/1990) al momento decisivo, e che l'interruzione del programma possa pregiudicarne il recupero
- Le istanze per misure alternative devono essere tempestive e documentate (ad es. certificazioni sulla tossicodipendenza); carenze formali possono determinare l'inammissibilità della domanda davanti al Tribunale di sorveglianza
- In sede di impugnazione occorre proporre motivi specifici e diretti a errori di diritto o a vizio logico della motivazione: censure aspecifiche hanno scarse probabilità di successo
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