Cassazione Civile, Ordinanza n. 11683/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella di pagamento emessa per la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto l'inammissibilità del ricorso originario per tardività, assumendo che il termine di 60 giorni ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 decorresse dal deposito dell'atto presso la casa comunale e non dalla ricezione della raccomandata informativa. La CTR aveva ritenuto ammissibile l'appello, ma aveva poi respinto il gravame ritenendo tardive le produzioni documentali dell'Ufficio sulla notifica della cartella, in applicazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 e del divieto di nuove prove in appello. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., censurando la preclusione alla produzione in appello di documenti nuovi; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 21 e 22, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c. sull'individuazione del dies a quo e sulle modalità di perfezionamento della notifica.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 consenta la produzione di nuovi documenti anche in appello, senza il limite stringente dell'art. 345 c.p.c., purché il deposito avvenga nel termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con le formalità dell'art. 24, comma 1. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata come parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge.
Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello; tale facoltà non è esclusa dal divieto dell'art. 345 c.p.c., ma è soggetta al termine e alle formalità previste dal rito tributario.
Richiamato dalla CTR in senso restrittivo, ma la Cassazione ribadisce che non opera in modo pieno nel giudizio tributario per la produzione documentale in appello.
Il richiamo alle norme del giudizio di primo grado comporta l'applicazione del termine di deposito dei documenti di cui all'art. 32 anche in appello.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Termine per il deposito dei documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza; è ritenuto perentorio, con conseguente decadenza in caso di inosservanza.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quanto alle formalità di produzione documentale nel processo tributario.
Norma invocata nel secondo motivo in tema di termine per impugnare l'atto tributario.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Norma invocata nel secondo motivo in relazione al deposito dell'atto impugnatorio e della documentazione.
Richiamato nel secondo motivo sulle modalità di notificazione.
Richiamato nel secondo motivo sulle modalità di notificazione in caso di irreperibilità o assenza del destinatario.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 consente alle parti di produrre in appello nuovi documenti anche se preesistenti al primo grado o non prodotti per contumacia, con disciplina più ampia rispetto all'art. 345 c.p.c.
- La produzione di nuovi documenti in appello nel contenzioso tributario è tuttavia soggetta al termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche al grado di appello per effetto del rinvio dell'art. 61 del medesimo decreto.
- La tardività delle produzioni documentali deve essere valutata rispetto al termine processuale di deposito, non potendo essere esclusa in via generale la nuova prova documentale nel giudizio tributario.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per una preliminare questione processuale relativa all'ammissibilità/produttività dei documenti, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito della notifica o del termine di impugnazione.
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