Sentenza del 02/08/2017 n. 19222 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento IRES relativo all'anno 2005, con cui l'Amministrazione aveva contestato la deducibilità, per difetto di inerenza, di un costo sostenuto negli anni 1999-2000 e imputato a più esercizi. Il costo riguardava il contributo finanziario versato a SIMEC s.p.a. per il risanamento e la messa in sicurezza di una discarica, intervento necessario per consentire la realizzazione di un centro commerciale. Il motivo principale del ricorso per cassazione riguardava la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché il mancato riconoscimento dell'efficacia di precedenti sentenze passate in giudicato che avevano qualificato lo stesso costo come inerente e deducibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, riconoscendo l'efficacia del giudicato esterno formatosi su decisioni relative ad altri periodi d'imposta, poiché la controversia riguardava il medesimo costo, ripartito in più esercizi, e una situazione fattuale e giuridica permanente o pluriennale. Le precedenti sentenze avevano stabilito che il contributo era inerente all'attività d'impresa, in quanto collegato all'interesse della società a realizzare il centro commerciale. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La Corte ha applicato la norma per riconoscere efficacia vincolante alle precedenti decisioni definitive riguardanti lo stesso costo e gli stessi elementi sostanziali della fattispecie.
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione.
Le sentenze precedenti, divenute definitive anche a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione dell'Agenzia, potevano essere considerate giudicato esterno.
La disposizione è richiamata in relazione alla ripartizione del costo in più esercizi; tale ripartizione non impedisce che la qualificazione del costo e la sua inerenza costituiscano elementi comuni ai diversi periodi d'imposta.
La norma, richiamata dalla contribuente, è collegata al principio di inerenza dei componenti negativi di reddito. Il motivo fondato su tale disposizione è stato dichiarato assorbito, poiché la causa è stata definita sulla base del giudicato esterno.
La Corte ha deciso direttamente il merito, senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudicato esterno può vincolare il giudizio relativo a un diverso periodo d'imposta quando la controversia riguarda fatti, rapporti o qualificazioni giuridiche destinati a produrre effetti permanenti o pluriennali.
- L'autonomia dei singoli periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato quando il componente di reddito è unico, viene ripartito in più esercizi e presenta gli stessi presupposti fattuali e giuridici in ciascun periodo.
- Un costo può essere inerente anche se non costituisce il corrispettivo diretto di una prestazione, purché sia obiettivamente collegato all'attività d'impresa e a un progetto potenzialmente produttivo di ricavi o utili.
- Per valutare l'inerenza occorre considerare la funzione economica complessiva dell'esborso e il suo collegamento con l'obiettivo imprenditoriale, non soltanto l'esistenza di una controprestazione immediata o formalmente individuata.
- Quando il giudicato esterno risolve integralmente la questione controversa, gli ulteriori motivi relativi a vizi di motivazione o a interpretazioni alternative dei fatti possono essere dichiarati assorbiti.
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