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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18356/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 29/07/2021 con cui, in sede di riesame, era stata parzialmente accolta l'istanza ex art. 309 c.p.p. dell'indagato (indagato per partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti) e la custodia cautelare in carcere era stata sostituita con arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata autonoma motivazione del GIP, che avrebbe pedissequamente riportato l'informativa di P.G.; 2) violazione degli artt. 192 e ss. c.p.p. e delle norme sul Testo unico sugli stupefacenti (art. 73 e 74) in ordine al giudizio di gravità indiziaria, con mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico; 3) violazione dell'art. 292 c.p.p. per motivazione apparente e vizio nella valutazione dei gravi indizi; 4) violazioni degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. con riferimento alle esigenze cautelari, in particolare alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che in sede cautelare sia richiesto il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza e non la prova piena, per cui la verifica in Cassazione è soggetta ai limiti di cui all'art. 606 c.p.p. (occorre dimostrare violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione logica e coerente, con autonoma valutazione rispetto agli atti di indagine (il fatto che il GIP abbia riportato stralci dell'informativa non escludeva la valutazione autonoma). Ha confermato che il compendio indiziario era costituito da intercettazioni, osservazioni, pedinamenti e sequestri che documentavano l'esistenza di un sodalizio capeggiato da Nicola Lombardo e la partecipazione del ricorrente (conversazioni del 19/8/2017, 23/8/2017, 28/7/2017, magazzino sede di incontri, cassa comune ecc.). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che, pur richiamando la presunzione relativa dell'art. 275 c.p.p., ha ritenuto attenuata la pericolosità dell'indagato alla luce dell'attività lavorativa lecita e del tempo intercorso, giustificando la misura degli arresti domiciliari. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamata come base procedurale per la richiesta di riesame e per la proposizione dell'istanza che ha portato alla sostituzione della misura.

  • art. 416 bis.1 c.p.

    Norma richiamata in relazione all'aggravante contestata nel capo di imputazione e che il Tribunale ha escluso rispetto all'ordinanza del GIP.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere il giudizio di merito (prova piena) dal giudizio cautelare; la Corte ribadisce che in fase cautelare non si applicano i criteri del comma 2 dell'art. 192 per la qualificazione degli indizi.

  • artt. 192-273 cod. proc. pen.

    Richiamati nel quadro delle censure sulla gravità indiziaria e sulle regole probatorie; la Corte chiarisce i limiti della sindacabilità in Cassazione delle valutazioni sul compendio indiziario.

  • art. 73 e 74 Testo unico stupefacenti

    Richiamati in relazione alla qualificazione dei reati in materia di stupefacenti oggetto delle imputazioni; utilizzati nel valutare la gravità degli indizi raccolti.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato per la necessità di autonoma motivazione delle ordinanze cautelari; la Corte precisa che è sufficiente che il giudice espliciti le valutazioni critiche anche quando trascriva pedissequamente atti della richiesta del PM.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari personali richiamata per precisare il diverso standard probatorio richiesto nella fase cautelare (gravi indizi) e la non applicabilità integrale del comma 2 dell'art. 192.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato il comma 3 (presunzione relativa sulla pericolosità) e la possibilità di superamento di tale presunzione in presenza di elementi attenuanti quali lavoro lecita e tempo intercorso; utilizzato per giustificare la sostituzione della custodia cautelare con arresti domiciliari.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Citata in relazione alla modifica dell'art. 292 c.p.p. che ha introdotto l'obbligo di autonoma valutazione del giudice nelle ordinanze cautelari, oggetto di interpretazione nella sentenza.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett. e

    Richiamato per i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari: deve denunziarsi violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non una semplice diversa rivalutazione dei fatti.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudizio richiesto è sui gravi indizi di colpevolezza e non sulla prova piena: la sede di cassazione non è luogo per una nuova valutazione dei fatti salvo che sia denunciata una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione.
  • La prescrizione di autonoma motivazione dell'art. 292 c.p.p. è soddisfatta anche quando il giudice riporta parti dell'informativa di PG, purché poi espliciti un vaglio critico e le proprie valutazioni sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi.
  • Le censure generiche o la mera reiterazione di rilievi già sollevati in sede di merito sono inammissibili in cassazione e portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
  • La presenza di intercettazioni, sequestri e attività di osservazione/pedinamento, integrate tra loro, può costituire un compendio indiziario idoneo a fondare la gravità degli indizi per l'adozione di misure cautelari.
  • La presunzione relativa di pericolosità ex art. 275 c.p.p. può essere attenuata o superata dalla prova di cambiamento delle condizioni (es. attività lavorativa lecita, decorso del tempo), giustificando misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
  • Per rendere ammissibile un ricorso avverso una misura cautelare è necessario formulare censure specifiche di illegittimità o di manifesta irragionevolezza della motivazione; la semplice diversa interpretazione dei fatti non basta.

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