Ordinanza n. 231/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 155/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro il rigetto della sospensione dell'interdittiva antimafia. Dal testo emerge che l'impugnazione contestava la permanenza dei presupposti indiziari dell'interdittiva e la valutazione del periculum in mora. Il quadro valorizzato dall'amministrazione comprendeva il collegamento societario diretto con una società già colpita da interdittiva antimafia, titolare del 50% del capitale della ricorrente e partecipata all'80% da un soggetto condannato in primo grado per associazione mafiosa; la coincidenza gestionale tra amministratori di società del gruppo; rapporti di parentela inseriti in una conduzione collettiva e in una regìa familiare; partecipazioni incrociate tra padre e figlio; la coincidenza temporale tra vicende penali e assunzione di cariche gestorie; la condivisione della sede legale con società già interdette; e la gestione definita clanica delle attività. La parte sosteneva, in sostanza, l'insufficienza o l'irragionevolezza di tali elementi ai fini della prognosi di permeabilità mafiosa e l'esistenza di un pregiudizio cautelare non recessivo.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. A un sommario esame proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che il quadro indiziario complessivo resistesse al vaglio di legittimità e presentasse una consistenza particolarmente marcata. Ha attribuito rilievo centrale alla partecipazione societaria con una società già destinataria di interdittiva antimafia, ritenendo tale partecipazione un indizio concreto del rischio infiltrativo, più significativo della mera convivenza con soggetti controindicati e, nel caso esaminato, sufficiente a sostenere il provvedimento. La coincidenza gestionale e gli ulteriori elementi riferiti al gruppo familiare rafforzavano la prognosi di permeabilità. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio è stato ritenuto ampiamente recessivo rispetto agli elementi di controindicazione, sicché non ricorrevano i presupposti per la sospensione dell'interdittiva. Le spese del grado sono state compensate per ragioni legate alla materia.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
Il provvedimento riguarda un'interdittiva antimafia; il testo non indica specifici articoli applicati.
Massime di principio
- In sede cautelare, un quadro indiziario complessivo fondato su collegamenti societari diretti con un'impresa già colpita da interdittiva antimafia può superare il sommario vaglio di legittimità e sostenere il diniego della sospensione del provvedimento.
- La partecipazione nella medesima compagine societaria con soggetti o società già destinatari di interdittiva antimafia costituisce un indizio concreto del rischio di infiltrazione mafiosa e può assumere rilievo maggiore della mera convivenza o prossimità personale con soggetti controindicati.
- Il rapporto di parentela rileva ai fini dell'interdittiva antimafia quando, valutato insieme alle concrete caratteristiche del contesto, consenta di desumere una conduzione collettiva o una regìa familiare delle attività economiche.
- La coincidenza delle cariche gestorie tra società collegate, unitamente a partecipazioni incrociate, condivisione della sede e ulteriori elementi temporali e personali, può rafforzare la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa se gli indizi sono valutati complessivamente.
- Nel giudizio cautelare contro un'interdittiva antimafia, il periculum in mora può risultare recessivo rispetto alla consistenza degli elementi di controindicazione, impedendo la sospensione dell'atto anche a fronte del pregiudizio economico dedotto dall'impresa.
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