Cassazione Penale, Ordinanza n. 28208/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, sostenendo che non fosse stata correttamente valutata in concreto la sussistenza dei presupposti per l'aumento di pena. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non adeguata la valutazione negativa effettuata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla recidiva, ha rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sulla presenza di precedenti penali, anche specifici, e sull'accresciuta pericolosità desumibile dalla prosecuzione del percorso criminale. Quanto alle attenuanti generiche, ha confermato che il diniego può essere fondato sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali, oltre che sulla gravità della condotta di spaccio e sul rinvenimento di denaro. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per reato in materia di stupefacenti, confermata nei due gradi di merito
la recidiva, se ritualmente contestata, richiede una verifica concreta della sua capacità indicativa di maggiore riprovevolezza e pericolosità; l'aumento può essere escluso con adeguata motivazione se il nuovo delitto non denota maggiore क्षमता delinquenziale
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e dai precedenti penali, anche specifici
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice deve compiere una valutazione in concreto della reiterazione criminosa, verificando se essa esprima effettivamente maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale; il semplice richiamo formale ai precedenti non basta, ma una motivazione che colleghi i precedenti alla prosecuzione del percorso criminale è sufficiente a giustificare l'aumento di pena.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi di segno positivo e valorizzi precedenti penali, anche specifici, unitamente alla gravità del fatto e alle modalità concrete della condotta.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che si risolvono in una contestazione meramente assertiva della motivazione di merito sono dichiarate inammissibili quando la decisione impugnata abbia fornito una motivazione logica e coerente sui punti decisivi.
- In presenza di ricorso inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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