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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11230/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di condanna già emessa nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per più reati in materia di falsità documentali e dichiarazioni false. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta fosse riconducibile a un episodio di minima offensività. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che la motivazione di merito aveva valorizzato specifici elementi di disvalore, in particolare la circolazione con patente contraffatta e il comportamento tenuto al momento dell'accertamento, ritenuti incompatibili con il giudizio di tenuità.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato come base del vincolo della continuazione tra i reati contestati

  • art. 497-bis c.p.

    reato contestato nel capo 1, relativo alle falsità personali/documentali

  • art. 495 c.p.

    reato contestato nel capo 2, in tema di false dichiarazioni sulla identità o qualità personali

  • art. 477 c.p.

    reato contestato, in relazione all'uso/contraffazione di atti o documenti

  • art. 482 c.p.

    richiamato in relazione al capo relativo al documento contraffatto

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dal ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; escluso per la presenza di specifici elementi di disvalore

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    parametro del dedotto vizio di motivazione, ritenuto insussistente dalla Corte

  • art. 615 c.p.p.

    non citato

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nella condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negato quando la condotta presenti concreti profili di disvalore ulteriori rispetto alla mera tipicità, apprezzati logicamente dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata se la motivazione di appello dà conto in modo non illogico delle ragioni ostative alla tenuità, senza vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p.
  • La commissione di un reato mediante utilizzo di un documento contraffatto, unita al comportamento tenuto dall'imputato durante l'accertamento, può costituire elemento idoneo a escludere la particolare tenuità del fatto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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