Cassazione Civile, Ordinanza n. 04343/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di un notaio e di uno studio associato professionale, con coinvolgimento della relativa compagnia assicurativa, per asseriti profili di responsabilità professionale connessi all'attività svolta. Il tribunale aveva rigettato la domanda e l'appello era stato respinto dalla corte territoriale. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; con il secondo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Tuttavia, la Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato, insieme alla copia autentica della sentenza, la relata di notifica, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Tale omissione impediva di verificare il rispetto del termine breve di impugnazione; la successiva produzione documentale non era idonea a sanare il vizio. La Corte ha inoltre ritenuto applicabili le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alla condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata completa della relata di notificazione, ritenendo insuscettibile di sanatoria il vizio mediante produzioni successive o mediante la sola mancata contestazione della controparte. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente, al pagamento della somma ulteriore di euro 2.500,00 in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e al versamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato come base del primo motivo di ricorso, relativo all'omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come base del secondo motivo di ricorso, relativo a violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che il documento risulti comunque nella disponibilità del giudice nei casi ammessi dalla giurisprudenza.
Non consente di rimediare all'improcedibilità mediante deposito successivo dei documenti mancanti, perché la norma riguarda i documenti relativi all'ammissibilità del ricorso e non quelli richiesti a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c.
È il rito accelerato richiamato per la definizione della proposta e della successiva trattazione camerale.
È la norma che disciplina la trattazione in adunanza camerale nel caso di specie.
La Corte ne applica le conseguenze sanzionatorie, ritenendo il giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare la copia autentica del provvedimento con la relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- L'improcedibilità per omesso deposito della relata di notifica non è sanabile con produzioni successive ex art. 372 c.p.c., poiché tale rimedio non copre i documenti che la legge richiede a pena di improcedibilità.
- La mancata contestazione della controparte non sana il difetto di improcedibilità derivante dal mancato deposito della notificazione della sentenza impugnata.
- L'omesso deposito della relata può essere superato solo se il documento risulta comunque nella disponibilità del giudice, ad esempio perché prodotto dal controricorrente o acquisito dal fascicolo d'ufficio nei casi in cui la decorrenza del termine per impugnare dipenda da attività di cancelleria tracciate nel fascicolo.
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