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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21690/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento per un importo complessivo di euro 333.542,50 e le dodici cartelle di pagamento presupposte, deducendo, tra gli altri profili, l'omessa notificazione delle cartelle, un vizio nella notificazione via PEC dell'intimazione, la decadenza dell'azione di riscossione e l'erroneo calcolo degli interessi. La CTP aveva accolto il ricorso annullando intimazione e cartelle; l'agente della riscossione aveva appellato e la CTR aveva accolto l'appello salvo due cartelle per le quali non risultava provata la regolare notifica. In cassazione la contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere con rinuncia al ricorso, producendo anche documentazione relativa alla definizione agevolata ex L. 197/2022 alla quale aveva aderito e ai pagamenti eseguiti.

La decisione

La Corte ha rilevato che la definizione agevolata, i pagamenti effettuati e la espressa rinuncia al ricorso avevano fatto venir meno, sopravvenientemente, l'interesse a coltivare l'impugnazione. Per questo ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha inoltre precisato che non liquidava le spese, perché l'agente della riscossione non aveva svolto difese, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la rinuncia era sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • L. 197/2022

    La documentata adesione alla procedura di definizione agevolata, unitamente ai pagamenti effettuati e alla rinuncia al ricorso, ha determinato il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la rinuncia al ricorso interviene dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se sopravviene un fatto che rende inutile la decisione, il ricorso diviene inammissibile per difetto di interesse.
  • La definizione della pretesa tributaria mediante procedura agevolata, accompagnata da pagamenti e da espressa rinuncia al ricorso, comporta normalmente la cessazione dell'interesse alla coltivazione dell'impugnazione.
  • Quando la rinuncia al ricorso è sopravvenuta rispetto alla sua proposizione, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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