Cassazione Penale, Sentenza n. 33645/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in via definitiva alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, falsità ideologica, violazione di domicilio e lesioni aggravate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di disporre, nelle forme dell'incidente probatorio previste dall'art. 391-bis, comma 11, cod. proc. pen., l'esame di un collaboratore di giustizia. La richiesta era funzionale alla possibile proposizione di una revisione della condanna e si fondava su alcune dichiarazioni rese dal collaboratore il 19 giugno 2017, riguardanti la vicenda delittuosa valorizzata nel giudizio di responsabilità. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che la prova non fosse nuova, perché le dichiarazioni erano state rese quando il procedimento era ancora in corso, che non fosse decisiva e che la richiesta avesse carattere esplorativo. Aveva inoltre rilevato che una precedente istanza analoga era già stata rigettata. Il ricorrente ha proposto sei motivi, deducendo violazione degli artt. 630, 631, 391-bis e 392 cod. proc. pen., vizio di motivazione, erronea interpretazione del concetto di prova nuova e della sua sopravvenienza, omessa verifica della potenzialità demolitoria delle dichiarazioni, violazione del favor revisionis, erronea affermazione di preclusione derivante dal precedente rigetto, nonché illegittima richiesta di una dettagliata articolazione dei capitoli di prova e indebita trasformazione del vaglio di ammissibilità in una prognosi sull'esito della revisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto assorbente il rilievo secondo cui l'istanza di incidente probatorio costituiva la mera riproposizione di una precedente richiesta, già esaminata e rigettata dalla Corte d'appello di Catanzaro con decisione divenuta oggetto di una precedente pronuncia di inammissibilità della Corte di cassazione. Anche la precedente iniziativa era fondata sulle dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore il 19 giugno 2017 e mirava ad approfondire il suo coinvolgimento nella vicenda delittuosa. Poiché la difesa non aveva dimostrato l'esistenza di elementi nuovi, sopravvenuti o comunque non esaminati nel precedente giudizio, la richiesta è stata ritenuta inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 391-bis, comma 11, c.p.p.
incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza funzionale alla possibile revisione
La richiesta non può essere utilizzata per riproporre una precedente istanza già scrutinata, in assenza della dimostrazione di elementi nuovi, sopravvenuti o non esaminati.
Richiamato dalla difesa e dalla Corte nel quadro della disciplina dell'incidente probatorio; la decisione non sviluppa un'interpretazione autonoma della disposizione, ritenendo assorbente la riproposizione della precedente istanza.
Richiamato quale norma di riferimento per la revisione; la richiesta probatoria era funzionale alla successiva proposizione di un'istanza di revisione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al concetto di prova nuova e ai presupposti della revisione.
Richiamato dal ricorrente nel quadro dei presupposti della revisione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Richiamato per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile per la riproposizione di una precedente istanza.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 24 Cost.
Invocato dalla difesa a tutela del diritto di difesa; la Corte non ha accolto le relative doglianze.
art. 111 Cost.
Invocato dalla difesa in relazione al giusto processo e al contraddittorio; la Corte non ha accolto le relative doglianze.
Indicato nella descrizione della condanna definitiva per partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
Massime di principio
- È inammissibile la richiesta di incidente probatorio funzionale alla revisione quando costituisce la sostanziale riproposizione di una precedente istanza già esaminata e rigettata, senza la dimostrazione di elementi nuovi, sopravvenuti o comunque non esaminati nel precedente giudizio.
- La mera diversa prospettazione difensiva dello stesso elemento probatorio non supera la precedente decisione negativa se la difesa non dimostra che siano stati introdotti elementi realmente nuovi o che il precedente giudizio non abbia esaminato il tema probatorio dedotto.
- Quando la sovrapponibilità tra la nuova richiesta e una precedente istanza risulta dagli atti e non sono dimostrati elementi nuovi, tale ragione è assorbente e rende superfluo l'esame delle ulteriori censure relative alla motivazione e all'interpretazione delle norme sull'incidente probatorio.
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