Cassazione Penale, Sentenza n. 17206/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva dedotto in primo motivo che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato il fatto come furto aggravato (art.624 e 625 n.2 c.p.) invece che come truffa, sostenendo che la consegna del denaro da parte della persona offesa era stata volontaria e determinata da artifici e raggiri; in successiva memoria il difensore ha poi depositato un nuovo motivo riferendo l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, per effetto del d.lgs. 10.10.2022 n.150, il reato era divenuto procedibile a querela e che la remissione di querela, documentalmente provata e rituale (operata dal procuratore speciale della persona offesa e accettata dal ricorrente), era intervenuta in pendenza del ricorso. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art.152 comma 1 c.p., con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e eliminazione delle statuizioni civili; inoltre le spese processuali sono state poste a carico del querelato (Braidic). Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto, ma il Collegio ha comunque disposto l'estinzione
Norme richiamate
d.lgs. 10.10.2022, n.150, art.2 comma 1 lett.i)
il reato in oggetto è stato reso procedibile a querela; la modifica, più favorevole al reo, si applica retroattivamente
d.lgs. 10.10.2022, n.150, art.85 comma 1 (disposizione transitoria)
fissa il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore per la presentazione della querela ai fini della persistente procedibilità; conferma l'applicazione del nuovo regime
regola la remissione della querela; la remissione deve essere rituale e può essere operata dal procuratore speciale della persona offesa
in difetto di diversa pattuizione le spese processuali sono poste a carico del querelato
consente la dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice di legittimità quando ricorrono le condizioni previste
prevede l'estinzione del reato per remissione di querela; nel caso concreto è stata applicata per estinguere il reato
norme che definivano la fattispecie contestata in primo grado (furto aggravato con mezzo fraudolento); la Corte d'appello aveva confermato tale qualificazione prima dell'intervenuta remissione
art.173 disp.att. cod.proc.pen.
norma procedurale richiamata per il riassunto del motivo di ricorso in cassazione
richiamata come non applicabile nel caso per la revoca delle statuizioni civili conseguente all'estinzione del reato
Massime di principio
- Se una fattispecie penale viene resa procedibile a querela da normativa successiva, la modifica favorevole si applica retroattivamente e può incidere sui procedimenti pendenti
- La remissione di querela, se rituale e accettata, estingue il reato ai sensi dell'art.152 c.p. anche se intervenuta in corso di impugnazione: il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio e può annullare la sentenza senza rinvio
- L'intervenuta estinzione del reato comporta la caduta delle statuizioni civili contenute nella sentenza penale impugnata, salvo diversa disposizione espressa dalla legge
- Le questioni sostanziali sulla qualificazione del reato (es. furto vs. truffa) possono diventare irrilevanti se sopraggiunge una causa di estinzione procedurale o sostanziale
- Le spese processuali derivanti dalla remissione della querela sono normalmente a carico del querelato salvo diverso accordo
- Per opporre efficacemente la remissione di querela è necessario conservare e depositare la documentazione che attesti la remissione stessa e la sua accettazione da parte dell'imputato
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